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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27149/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati edilizi e paesaggistici: contestano che le opere contestate siano "edilizia libera" perché si tratterebbe di un "pergolato" e non di una "tettoia", non avrebbero pregiudicato la statica e non costituirebbero un quid novi rispetto alla preesistenza (quindi, al massimo, parziale difformità). Inoltre, è dedotta la prescrizione del reato intervenuta dopo la sentenza di appello. La difesa ha inoltre lamentato l'apparente contraddizione per cui l'esecutore materiale è stato assolto e i committenti condannati.

La decisione

La Corte di cassazione ha: 1) annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Francesco Ricciardi perché il reato si è estinto per la sua morte (certificato di morte prodotto); 2) dichiarato inammissibile e manifestamente infondato il ricorso di Gianfranco Goffredo, confermando di fatto la condanna di merito (la sentenza di primo grado condannava entrambi a 2 mesi e 15 giorni di arresto, ammenda di euro 26.000 e demolizione del manufatto). La Corte ha ritenuto che Goffredo non abbia impugnato tutte le parti della sentenza (giudicato parziale sulle altre violazioni non contestate), si sia limitato a chiedere una diversa valutazione dei fatti (ricostruzione dei fatti riservata al giudice del merito) e abbia proposto censure generiche. Sul merito di fatto la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto, sulla base di fotografie e deposizioni, che le opere fossero una "tettoia" realizzata senza titolo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (circa 60 metri dalla battigia), e non rientrassero nell'edilizia libera; pertanto articolo 34 (fiscalizzazione/parziale difformità) non era applicabile. Il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile per carenza del valido rapporto di impugnazione. Per l'inammissibilità del ricorso Goffredo è condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia), art. 44, lett. b)

    art. 44, lett. b) d.P.R. 380/2001

    riferita alla esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire; la Corte ha ritenuto che la realizzazione di una tettoia in luogo di un pergolato integri variazione essenziale e rientri nella fattispecie di cui all'art. 44

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c)

    art. 44, lett. c) d.P.R. 380/2001

    la Corte osserva che, essendo le opere eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la violazione contestabile avrebbe dovuto in astratto ricondursi anche alla lett. c); l'omessa contestazione ha in concreto favorito il trattamento sanzionatorio del ricorrente

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 65

    norma penale che disciplina le responsabilità e le sanzioni per violazioni degli obblighi denunciatori in materia edilizia; la sentenza richiama la fattispecie omissiva e la possibilità di responsabilità anche del committente come "extraneus"

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 72

    norma che prevede sanzioni penali per le violazioni edilizie; richiamata insieme all'art. 65 per la qualificazione dei reati contestati

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34

    art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    la Corte ribadisce che la procedura di "fiscalizzazione"/tolleranza prevista dall'art. 34 si applica solo agli interventi in parziale difformità da un titolo esistente; non è applicabile alle opere realizzate senza alcun titolo o in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, che si considerano variazione essenziale (difformità totale)

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 32

    richiamato con riferimento alle varianti essenziali: la Corte osserva che in assenza di titolo abilitativo non può parlarsi di variante

  • d.lgs. 22 gennaio 2004 (come modificato), n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181

    art. 181 d.lgs. n. 42/2004

    violazione della normativa vincolistica paesaggistica per interventi in zona tutelata; la Corte conferma che opere in difformità in zona vincolata non possono essere considerate in parziale difformità

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1, lett. a)

    art. 142, comma 1, lett. a) d.lgs. 42/2004

    individuazione della tipologia di area soggetta a vincolo paesaggistico; la Corte ha considerato la zona in parola come sottoposta a vincolo (circa 60 metri dalla battigia)

  • cod. proc. pen., art. 616

    articolo richiamato per l'obbligo di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    richiamata in relazione alla quantificazione equitativa del contributo alla Cassa delle Ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto e delle prove: il ricorso che propone una mera lettura alternativa dei fatti è inammissibile
  • Le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza titolo abilitativo si considerano in difformità totale; la procedura di "fiscalizzazione" dell'art. 34 TUE non è applicabile
  • La distinzione tra "pergolato" (spesso considerato elemento di arredo) e "tettoia" (che modifica la sagoma e può costituire ampliamento) è decisiva: qualificare correttamente l'intervento influisce sulla necessità del permesso di costruire
  • In assenza di titolo non può parlarsi di "variante essenziale" (art. 32) né di parziale difformità: le categorie procedurali presuppongono l'esistenza di un titolo originario
  • Il committente può essere ritenuto concorrente morale nella contravvenzione edilizia anche se l'obbligo denunziatorio è a carico del costruttore; quindi, l'assoluzione dell'esecutore materiale non esclude la responsabilità del committente ove emerga che questi ha commissionato i lavori
  • La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna nei suoi confronti
  • Motivi di cassazione generici, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata o che riproducono censure già respinte in appello, sono normalmente dichiarati inammissibili
  • Eccezioni di prescrizione sorte dopo l'inammissibilità dell'impugnazione principale possono essere dichiarate inammissibili se manca un valido rapporto di impugnazione

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