Cassazione Penale, Sentenza n. 27149/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati edilizi e paesaggistici: contestano che le opere contestate siano "edilizia libera" perché si tratterebbe di un "pergolato" e non di una "tettoia", non avrebbero pregiudicato la statica e non costituirebbero un quid novi rispetto alla preesistenza (quindi, al massimo, parziale difformità). Inoltre, è dedotta la prescrizione del reato intervenuta dopo la sentenza di appello. La difesa ha inoltre lamentato l'apparente contraddizione per cui l'esecutore materiale è stato assolto e i committenti condannati.
La decisione
La Corte di cassazione ha: 1) annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Francesco Ricciardi perché il reato si è estinto per la sua morte (certificato di morte prodotto); 2) dichiarato inammissibile e manifestamente infondato il ricorso di Gianfranco Goffredo, confermando di fatto la condanna di merito (la sentenza di primo grado condannava entrambi a 2 mesi e 15 giorni di arresto, ammenda di euro 26.000 e demolizione del manufatto). La Corte ha ritenuto che Goffredo non abbia impugnato tutte le parti della sentenza (giudicato parziale sulle altre violazioni non contestate), si sia limitato a chiedere una diversa valutazione dei fatti (ricostruzione dei fatti riservata al giudice del merito) e abbia proposto censure generiche. Sul merito di fatto la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto, sulla base di fotografie e deposizioni, che le opere fossero una "tettoia" realizzata senza titolo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (circa 60 metri dalla battigia), e non rientrassero nell'edilizia libera; pertanto articolo 34 (fiscalizzazione/parziale difformità) non era applicabile. Il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile per carenza del valido rapporto di impugnazione. Per l'inammissibilità del ricorso Goffredo è condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia), art. 44, lett. b)
art. 44, lett. b) d.P.R. 380/2001
riferita alla esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire; la Corte ha ritenuto che la realizzazione di una tettoia in luogo di un pergolato integri variazione essenziale e rientri nella fattispecie di cui all'art. 44
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c)
art. 44, lett. c) d.P.R. 380/2001
la Corte osserva che, essendo le opere eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la violazione contestabile avrebbe dovuto in astratto ricondursi anche alla lett. c); l'omessa contestazione ha in concreto favorito il trattamento sanzionatorio del ricorrente
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 65
norma penale che disciplina le responsabilità e le sanzioni per violazioni degli obblighi denunciatori in materia edilizia; la sentenza richiama la fattispecie omissiva e la possibilità di responsabilità anche del committente come "extraneus"
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 72
norma che prevede sanzioni penali per le violazioni edilizie; richiamata insieme all'art. 65 per la qualificazione dei reati contestati
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
la Corte ribadisce che la procedura di "fiscalizzazione"/tolleranza prevista dall'art. 34 si applica solo agli interventi in parziale difformità da un titolo esistente; non è applicabile alle opere realizzate senza alcun titolo o in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, che si considerano variazione essenziale (difformità totale)
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 32
richiamato con riferimento alle varianti essenziali: la Corte osserva che in assenza di titolo abilitativo non può parlarsi di variante
d.lgs. 22 gennaio 2004 (come modificato), n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181
art. 181 d.lgs. n. 42/2004
violazione della normativa vincolistica paesaggistica per interventi in zona tutelata; la Corte conferma che opere in difformità in zona vincolata non possono essere considerate in parziale difformità
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1, lett. a)
art. 142, comma 1, lett. a) d.lgs. 42/2004
individuazione della tipologia di area soggetta a vincolo paesaggistico; la Corte ha considerato la zona in parola come sottoposta a vincolo (circa 60 metri dalla battigia)
cod. proc. pen., art. 616
articolo richiamato per l'obbligo di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione alla quantificazione equitativa del contributo alla Cassa delle Ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto e delle prove: il ricorso che propone una mera lettura alternativa dei fatti è inammissibile
- Le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza titolo abilitativo si considerano in difformità totale; la procedura di "fiscalizzazione" dell'art. 34 TUE non è applicabile
- La distinzione tra "pergolato" (spesso considerato elemento di arredo) e "tettoia" (che modifica la sagoma e può costituire ampliamento) è decisiva: qualificare correttamente l'intervento influisce sulla necessità del permesso di costruire
- In assenza di titolo non può parlarsi di "variante essenziale" (art. 32) né di parziale difformità: le categorie procedurali presuppongono l'esistenza di un titolo originario
- Il committente può essere ritenuto concorrente morale nella contravvenzione edilizia anche se l'obbligo denunziatorio è a carico del costruttore; quindi, l'assoluzione dell'esecutore materiale non esclude la responsabilità del committente ove emerga che questi ha commissionato i lavori
- La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna nei suoi confronti
- Motivi di cassazione generici, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata o che riproducono censure già respinte in appello, sono normalmente dichiarati inammissibili
- Eccezioni di prescrizione sorte dopo l'inammissibilità dell'impugnazione principale possono essere dichiarate inammissibili se manca un valido rapporto di impugnazione
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