Cassazione Civile, Ordinanza n. 35855/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
Due debitori esecutati avevano promosso reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro gli atti compiuti dal professionista delegato alla vendita dopo la scadenza del termine fissato per l'espletamento delle operazioni delegate, con particolare riferimento all'avviso di vendita e alla successiva ratifica, da parte del giudice dell'esecuzione, delle attività svolte tardivamente e alla conferma della delega. Successivamente avevano proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 24 settembre 2015. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 154 e 591-bis c.p.c. per avere il tribunale ritenuto legittima la ratifica delle attività compiute dal professionista delegato oltre il termine senza previa proroga; con il secondo motivo, omesso esame/omessa motivazione in ordine a un lotto di vendita che assumevano caduto in comunione legale, con conseguente nullità del pignoramento perché erroneamente intestato a un solo coniuge.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che l'opposizione agli atti esecutivi era originariamente inammissibile, perché, per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione relativi agli atti del professionista delegato emessi dopo il 21 agosto 2015, il rimedio esperibile era il reclamo al collegio ex art. 591-ter c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2015, e non l'opposizione ex art. 617 c.p.c. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta. La Corte ha inoltre osservato, solo ad abundantiam, che i motivi di ricorso sarebbero comunque stati infondati/inammissibili: quanto al primo, i termini fissati al professionista delegato non hanno natura di termini processuali per le parti e il loro superamento non rende invalide le attività svolte, ma può rilevare solo sul piano disciplinare, della sostituzione o del compenso; quanto al secondo, la censura era inammissibile per difetto di specificità e comunque riguardava un profilo non riferibile al provvedimento opposto. È stato dichiarato inammissibile anche il controricorso di una società cessionaria per mancata produzione della procura speciale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore dei controricorrenti costituiti, con esclusione della società il cui controricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 591-ter c.p.c.
La modifica del 2015 ha sostituito, per le contestazioni relative alle ordinanze del giudice dell'esecuzione sui reclami concernenti gli atti del professionista delegato, l'opposizione agli atti esecutivi con il reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.; la nuova disciplina si applica anche ai processi esecutivi pendenti, ma solo ai provvedimenti emessi dal 21 agosto 2015.
art. 617 c.p.c.
Non è più il rimedio esperibile contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione relativi agli atti del professionista delegato, quando ricadano nel regime introdotto dalla riforma del 2015.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta; il vizio di proponibilità è rilevabile d'ufficio in cassazione.
art. 591-bis c.p.c.
Il professionista delegato alla vendita è un ausiliario peculiare del giudice dell'esecuzione; il mancato rispetto del termine fissato per le operazioni delegate non determina, di per sé, invalidità degli atti compiuti tardivamente.
art. 154 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che i termini fissati al professionista delegato siano equiparabili ai termini processuali disciplinati da tale norma e dalle disposizioni sui termini processuali delle parti.
art. 152 c.p.c.
Le regole sui termini processuali delle parti non si applicano ai termini fissati al professionista delegato per lo svolgimento delle operazioni di vendita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del primo motivo, poi ritenuto comunque infondato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale del secondo motivo, ma la doglianza è stata ricondotta più correttamente a omessa pronuncia e comunque dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
La censura sul lotto in comunione legale è inammissibile per mancata specifica indicazione e trascrizione/localizzazione degli atti rilevanti.
art. 77 c.p.c.
Quando una parte sta in giudizio a mezzo di procuratore speciale, la procura deve essere prodotta per verificare il potere rappresentativo; in mancanza, il controricorso è inammissibile.
art. 375 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale e per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2015 dell'art. 591-ter c.p.c., le contestazioni relative ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di atti del professionista delegato, emessi dal 21 agosto 2015 in poi, devono essere veicolate con il reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.; l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è inammissibile.
- La questione della proponibilità del rimedio è rilevabile d'ufficio in cassazione e, ove la domanda non fosse proponibile, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
- I termini fissati dal giudice dell'esecuzione al professionista delegato per le operazioni di vendita non hanno la natura dei termini processuali assegnati alle parti: la loro scadenza non rende automaticamente invalidi gli atti compiuti oltre termine, ma può incidere solo sul piano della responsabilità professionale, della sostituzione o del compenso.
- Quando si deduce omessa pronuncia o omesso esame in cassazione, la censura deve essere specifica e deve indicare con precisione il contenuto degli atti processuali rilevanti; in difetto di autosufficienza, il motivo è inammissibile.
- La produzione della procura speciale è indispensabile per verificare il potere rappresentativo del soggetto che sottoscrive il ricorso o il controricorso in nome dell'ente; la sua mancanza determina inammissibilità rilevabile d'ufficio.
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