Sentenza del 03/08/2018 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Riscossione - Cartella di Pagamento - Mancanza sottoscrizione e firma digitale - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento fosse invalida perché priva della sottoscrizione dell'ufficio e della firma digitale, soprattutto in quanto notificata tramite PEC come documento informatico. Contestava quindi l'assenza di requisiti formali di autenticità, integrità e immodificabilità dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che nessuna disposizione imponga la sottoscrizione della cartella di pagamento a pena di invalidità. È sufficiente che il documento consenta di individuare con certezza l'autorità da cui proviene, anche mediante la stampigliatura della denominazione dell'ufficio competente. La cartella è inoltre un atto distinto dal ruolo e non è soggetta, per tale ragione, all'obbligo di sottoscrizione previsto eventualmente per altri atti. Quanto alla firma digitale, l'autenticità e l'immodificabilità del documento informatico possono risultare garantite dalle modalità tecniche di generazione del PDF, inclusa la conversione dei caratteri in fase di creazione del file.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
La norma disciplina la cartella di pagamento, ma non impone che essa sia sottoscritta a pena di invalidità; è sufficiente che sia individuabile l'ufficio o l'autorità di provenienza.
Modelli di cartella di pagamento richiamati dalla normativa
I modelli prevedono la stampigliatura della denominazione dell'ufficio incaricato della riscossione, non la sottoscrizione del funzionario, quale elemento sufficiente per identificare la provenienza dell'atto.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non determina automaticamente la nullità o l'invalidità dell'atto, se il destinatario può identificarne con certezza l'autorità di provenienza.
- La cartella di pagamento deve essere distinta dal ruolo: il fatto che ne riproduca il contenuto non comporta che sia soggetta agli stessi requisiti formali del ruolo.
- La mancanza della firma digitale non comporta necessariamente l'invalidità di una cartella notificata via PEC, qualora siano comunque garantite autenticità, integrità e immodificabilità del documento attraverso le modalità tecniche di formazione e conservazione.
- Per contestare efficacemente una cartella non è sufficiente dedurre in astratto l'assenza di firma o sottoscrizione: occorre dimostrare una concreta incertezza sulla provenienza dell'atto o una lesione del diritto di difesa.
- La validità formale va valutata considerando la funzione dell'adempimento: se l'atto consente di comprendere chi lo ha emesso, quale pretesa viene fatta valere e come esercitare la difesa, il difetto formale può non essere invalidante.
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