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Sentenza

Sentenza del 03/08/2018 n. 1505 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Appello - Sottoscrizione Capo Ufficio Legale (ex appartenente alla carriera direttiva) - Delega direttore provinciale - Ammissibilità. Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Rilascio copia processo verbale di chiusura operazioni e decorrenza termine 60 gg. per avviso di accertamento - Controlli documentali d'ufficio - Insussistenza. Attività economica afferente ad un'unica tipologia di attività - Regime fiscale operativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato 70.480 euro di IVA detratta in eccesso, relativa alla vendita di un fabbricato abitativo qualificata come esente da IVA. In primo grado sosteneva, tra l'altro, la nullità dell'avviso per mancata consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni e l'applicabilità della gestione separata dell'IVA tra immobili abitativi e strumentali. L'Ufficio impugnava la sentenza, deducendo che il controllo era documentale, che il contraddittorio era stato comunque garantito e che, per l'attività esercitata, trovava applicazione il regime del pro rata.

La decisione

La Commissione ha dichiarato ammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendo valida la sottoscrizione del Capo Ufficio Legale in quanto appartenente alla ex carriera direttiva e munito di delega del Direttore Provinciale. Ha escluso la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, poiché l'obbligo di consegna del processo verbale e il termine dilatorio di 60 giorni riguardano gli accessi, ispezioni e verifiche presso i locali dell'impresa, non i controlli documentali d'ufficio. Nel merito, ha stabilito che per l'anno 2009, trattandosi di un'impresa dedita a un'unica tipologia di attività, ossia la locazione immobiliare, non era applicabile la gestione separata dell'IVA, ma il regime del pro rata previsto dagli artt. 19 e 19-bis del DPR 633/1972. La maggiore imposta è stata quindi confermata. Le sanzioni sono state ridotte alla metà del minimo edittale per le obiettive difficoltà interpretative della normativa. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, commi 1 e 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio"

    Il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni e il relativo obbligo di consegna si applicano alle verifiche svolte mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'impresa, non ai controlli documentali eseguiti d'ufficio.

  • Art. 36, DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    Nella disciplina applicabile al periodo d'imposta considerato, la separazione delle attività non era consentita per imprese che esercitavano un'unica tipologia di attività, anche se nell'ambito di essa effettuavano operazioni soggette a regimi IVA differenti.

  • Artt. 19 e 19-bis, DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    Per la detrazione dell'IVA relativa a un'attività unica comprendente operazioni imponibili ed esenti si applica il criterio proporzionale del pro rata.

  • Art. 57, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

    La modifica dell'art. 36 invocata dalla contribuente costituisce jus superveniens e non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta precedenti.

  • Art. 7, comma 4, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    In presenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa della normativa tributaria, le sanzioni possono essere ridotte, nella specie, alla metà del minimo edittale.

  • Art. 17, comma 6, DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    La questione del reverse charge prospettata dalla contribuente non ha inciso sull'esito della decisione, poiché il giudice ha confermato il criterio del pro rata e la debenza della maggiore IVA.

  • Cassazione, ordinanza n. 15659/2018

    È richiamata a sostegno del principio secondo cui il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto non si applica ai controlli documentali d'ufficio.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 opera, in linea generale, quando l'accertamento segue accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non è automaticamente richiesto per un controllo basato su documenti richiesti e trasmessi senza accesso fisico.
  • Il contraddittorio può ritenersi garantito quando l'Ufficio formula una richiesta documentale e il contribuente ha la possibilità effettiva di rispondere e presentare osservazioni, anche in assenza di un processo verbale di constatazione tipico delle verifiche presso i locali.
  • La validità dell'appello dell'Amministrazione dipende anche dalla legittimazione del sottoscrittore: la firma del soggetto competente, appartenente alla carriera direttiva e operante su delega del direttore, può rendere l'impugnazione ammissibile.
  • Per stabilire se sia applicabile la separazione delle attività IVA occorre verificare la disciplina vigente nel periodo d'imposta e se l'impresa eserciti attività effettivamente autonome o un'unica attività caratterizzata da operazioni imponibili ed esenti.
  • Quando l'impresa svolge un'unica attività con operazioni soggette a diverso trattamento IVA, la detrazione può essere determinata mediante il pro rata, salvo che una norma vigente per quel periodo consenta validamente la separazione delle attività.
  • Una modifica legislativa successiva non può essere applicata retroattivamente solo perché più favorevole sul piano del trattamento IVA, salvo espressa previsione normativa o specifici principi applicabili.
  • In presenza di una normativa obiettivamente incerta e di difficoltà interpretative riconosciute anche dall'intervento successivo del legislatore, la maggiore imposta può restare dovuta ma le sanzioni possono essere ridotte.

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