Sentenza del 03/08/2018 n. 3362 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Spese processuali - compensazione per gravi ed eccezionali ragioni - vanno indicate espressamente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che una compensazione delle spese priva di adeguata e specifica motivazione non è conforme alla legge. Il giudice non può limitarsi a formule generiche o stereotipate, ma deve spiegare concretamente quali circostanze della controversia giustifichino la deroga al principio della soccombenza. Il testo non indica le parti né l'esito processuale concreto della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali nel giudizio tributario. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, tale compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Tali ragioni devono essere riferite puntualmente a specifiche circostanze o aspetti della controversia e devono essere indicate espressamente nella motivazione della decisione.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Le gravi ed eccezionali ragioni devono essere esplicitamente indicate nella motivazione.
La compensazione delle spese di giudizio, totale o parziale, è consentita soltanto in presenza di ragioni realmente gravi ed eccezionali, collegate a circostanze specifiche della controversia e illustrate in modo puntuale nella motivazione.
Massime di principio
- La compensazione delle spese costituisce un'eccezione al principio secondo cui le spese seguono la soccombenza.
- Il giudice deve indicare in modo concreto e specifico le ragioni che giustificano la compensazione; non sono sufficienti formule generiche, tautologiche o il semplice richiamo alla natura della controversia.
- Le ragioni devono riguardare circostanze particolari del caso deciso, come la novità della questione, l'oscillazione della giurisprudenza o la complessità oggettiva della controversia, purché siano effettivamente descritte e pertinenti.
- In assenza di una motivazione specifica, la statuizione di compensazione delle spese può essere contestata e censurata.
- Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. n. 6279 del 20 aprile 2012; Cass. ord. n. 26987 del 15 dicembre 2011; Cass. ord. n. 15413 del 13 luglio 2011; Cass. sent. n. 21521 del 20 ottobre 2010.
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