Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23059 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che aveva riconosciuto l'esenzione IVA per le prestazioni di chiropratica ritenendole equivalenti a quelle di fisioterapia. Il motivo principale riguardava la tardività del deposito dell'atto di appello del contribuente: l'atto era stato ricevuto il 21 maggio 2007, ma depositato presso la segreteria della CTR soltanto il 22 giugno 2007, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla disciplina del processo tributario. In subordine, l'Agenzia contestava anche il riconoscimento dell'esenzione IVA, sostenendo che la chiropratica non fosse ricompresa tra le professioni sanitarie riconosciute dallo Stato. Il contribuente aveva proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia su una censura relativa alla mancata redazione del processo verbale di constatazione prima dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tardivo il deposito dell'appello e quindi inammissibile il gravame del contribuente. Il termine di trenta giorni era scaduto il 20 giugno 2007, mentre il deposito era avvenuto il 22 giugno 2007. La tardività poteva essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il secondo motivo sull'esenzione IVA è stato dichiarato assorbito. Il controricorso e il ricorso incidentale del contribuente sono stati dichiarati inammissibili per mancata prova della loro notificazione. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, poiché il processo non poteva proseguire. J.G.W. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.645 euro oltre alle spese prenotate a debito; la liquidazione delle spese dei precedenti gradi è stata rimessa al giudice che aveva pronunciato la sentenza cassata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Impone all'appellante nel processo tributario di depositare l'atto di appello notificato, o una copia dello stesso con la prova della notificazione, entro il termine previsto dalla legge; il mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2

    Disciplina il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria e prevede una sanzione di inammissibilità quando il deposito non avvenga tempestivamente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10

    Prevede specifiche ipotesi di esenzione IVA per prestazioni sanitarie; la sua applicabilità alle prestazioni di chiropratica era stata riconosciuta dalla CTR, ma la questione non è stata esaminata dalla Cassazione nel merito perché l'appello era tardivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, comma 1, n. 18

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate nel quadro della disciplina dell'IVA e dell'esenzione delle prestazioni sanitarie, sostenendo che la chiropratica non rientrasse tra le attività sanitarie riconosciute dallo Stato.

  • Art. 13 della direttiva 77/388/CEE

    Riguarda l'esenzione IVA per determinate prestazioni mediche e sanitarie; la sua applicazione alla chiropratica era stata sostenuta dal contribuente sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di cassare la sentenza senza rinvio quando il processo non può essere proseguito, come nel caso di appello inammissibile per tardivo deposito.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato dal contribuente per denunciare l'omessa pronuncia su una specifica domanda o censura, ma il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12

    La disposizione era stata invocata dal contribuente con riferimento alla mancata redazione del processo verbale di constatazione prima della notifica dell'avviso di accertamento; la relativa questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il rispetto dei termini per il deposito dell'atto di appello è essenziale: il deposito tardivo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se l'appello è stato notificato tempestivamente.
  • La tardività del deposito può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo; non è necessario che la controparte sollevi tempestivamente l'eccezione.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per un vizio processuale, il giudice può non esaminare le questioni di merito, come l'applicabilità dell'esenzione IVA a una determinata prestazione professionale.
  • È necessario conservare e produrre la prova completa della notificazione e del deposito degli atti processuali, comprese le ricevute, per dimostrare il rispetto dei termini.
  • Un ricorso incidentale o un controricorso può essere dichiarato inammissibile se non è dimostrata la sua regolare notificazione alla controparte.
  • La cassazione senza rinvio è possibile quando, per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, il processo non può validamente proseguire.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.