Regolamento (UE) 2021/421
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione del 9 marzo 2021 relativo all’autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso, come additivo per mangimi, della tintura di Artemisia vulgaris L. per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa dopo la valutazione favorevole dell’EFSA, che non ha riscontrato rischi per salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur segnalando la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori. Il testo stabilisce inoltre un tenore massimo raccomandato, requisiti di etichettatura e prescrizioni operative per ridurre i rischi da inalazione e contatto cutaneo/oculare.
Autorizzazione dell’additivo per mangimi "tintura di Artemisia vulgaris L." (tintura di artemisia) per tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea, limitatamente alla tintura ottenuta da Artemisia vulgaris L. indicata nell’allegato e classificata tra gli additivi organolettici, gruppo funzionale sostanze aromatizzanti. Disciplina anche le condizioni di incorporazione nelle premiscele e nei mangimi completi, nonché gli obblighi di etichettatura e di protezione degli operatori del settore mangimi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non autorizza l’uso come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio, pur non escludendo l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Autorizzazione della tintura di Artemisia vulgaris L. come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione autorizza l’uso della tintura ottenuta da Artemisia vulgaris L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e ne applica la disciplina autorizzatoria, richiamando in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione motiva l’intervento sulla base dei pareri favorevoli dell’EFSA, che non ha evidenziato criticità per salute animale, salute del consumatore o ambiente alle condizioni d’impiego proposte.
Contesto valutativo e motivazioni
Dai considerando emerge che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. L’EFSA, nei pareri del 4 ottobre 2019 e del 1° luglio 2020, ha ritenuto che la tintura non presenti effetti negativi rilevanti alle condizioni proposte. Tuttavia, l’Autorità ha indicato l’impossibilità di trarre conclusioni definitive sui possibili effetti irritanti per pelle e occhi o sensibilizzanti per la pelle; per questo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate a tutela degli utilizzatori.
Ambito di applicazione e classificazione
L’autorizzazione riguarda la tintura prodotta dalle parti aeree frammentate di Artemisia vulgaris L., classificata nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti". L’ambito soggettivo è generale rispetto alle specie animali, poiché l’additivo è autorizzato per tutte le specie animali. L’atto disciplina anche modalità di impiego, etichettatura e misure di sicurezza per gli operatori del settore mangimi. La Commissione specifica inoltre che la mancata autorizzazione come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non impedisce l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.
Caratteristiche dell’additivo e metodi di analisi
L’allegato descrive l’additivo come una tintura prodotta dalle parti aeree frammentate di Artemisia vulgaris L., ottenuta per estrazione prolungata con una miscela acqua/etanolo secondo la definizione del Consiglio d’Europa. Sono riportate le principali specifiche della sostanza attiva, tra cui sostanza secca, ceneri, frazione organica, polifenoli totali, acidi fenolici, acido clorogenico, α- e β-tujone, 1,8-cineolo e solvente (etanolo). L’allegato indica anche i metodi analitici per la caratterizzazione dell’additivo, tra cui metodo gravimetrico, spettrofotometrico e HPTLC per specifici costituenti.
Condizioni di impiego, etichettatura e sicurezza
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12 %, fissato a 400 mg/kg. Se il livello d’uso raccomandato della premiscela porta a superare tale soglia, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Sul piano della salute e sicurezza sul lavoro, gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Valutazione di efficacia e monitoraggio post-commercializzazione
La Commissione richiama che, secondo l’EFSA, non è necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché Artemisia vulgaris L. e i suoi estratti sono universalmente riconosciuti come aromi nei prodotti alimentari e la funzione nei mangimi è considerata essenzialmente identica a quella negli alimenti. L’Autorità non ritiene inoltre necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la tintura ottenuta da Artemisia vulgaris L., indicata nell’allegato, come additivo per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", per l’alimentazione di tutte le specie animali, alle condizioni fissate nell’allegato.
Base giuridica e valutazione di conformità
L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.
Condizioni d’uso e limiti di impiego
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L’allegato fissa un tenore massimo raccomandato di 400 mg/kg di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Etichettatura
L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare la dicitura: "Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 400 mg/kg". Se il livello d’uso raccomandato per la premiscela supera tale valore, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di protezione degli utilizzatori
Gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Valutazione scientifica e monitoraggio
La Commissione richiama i pareri EFSA del 4 ottobre 2019 e del 1° luglio 2020, che concludono per l’assenza di effetti negativi su salute degli animali, salute dei consumatori e ambiente alle condizioni proposte. L’EFSA ha inoltre ritenuto non necessarie ulteriori dimostrazioni di efficacia né prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Esclusione relativa all’acqua di abbeveraggio
Il testo precisa che la mancata autorizzazione della tintura di Artemisia vulgaris L. come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.
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