Regolamento (UE) 2021/422
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 della Commissione del 9 marzo 2021 relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso, come additivo per mangimi, del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 per galline ovaiole. La Commissione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente, ma ha segnalato rischi di sensibilizzazione cutanea e respiratoria per gli utilizzatori. L’autorizzazione è quindi subordinata a specifiche condizioni tecniche e a misure di protezione individuale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e l’autorizzazione scade il 30 marzo 2031.
Autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, con condizioni d’uso e misure di sicurezza per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al preparato di Enterococcus faecium DSM 7134, classificato come additivo zootecnico del gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, destinato all’alimentazione animale delle galline ovaiole. Produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’autorizzazione è concessa alle condizioni specificate nell’allegato, incluse prescrizioni su tenore minimo, modalità d’impiego, istruzioni per l’uso e misure di protezione per gli operatori. Il periodo di autorizzazione termina il 30 marzo 2031.
Autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi per galline ovaiole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 autorizza il preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole. L’atto si inserisce nel sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce la valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso rischi per salute animale, consumatori e ambiente, pur evidenziando profili di sensibilizzazione per gli utilizzatori.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’autorizzazione. Dai considerando emerge che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro ed era corredata della documentazione richiesta. La Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, rendendo opportuno autorizzare il prodotto secondo le condizioni tecniche indicate nell’allegato.
Valutazione EFSA e profili di sicurezza
Nel parere del 30 settembre 2020, l’EFSA ha concluso che il preparato non presenta un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre ritenuto che il preparato non sia irritante per la pelle o per gli occhi, ma possa costituire un potenziale sensibilizzante cutaneo e respiratorio. Per tale ragione la Commissione introduce misure di protezione per prevenire effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento agli utilizzatori dell’additivo. L’EFSA ha anche ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-commercializzazione.
Ambito di autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione riguarda specificamente le galline ovaiole e si applica alle condizioni tecniche e d’uso fissate nell’allegato.
Composizione, dosaggi e condizioni d’impiego
L’allegato identifica il prodotto con il numero di additivo 4b1840 e con titolarità di Lactosan GmbH & Co. KG. Il preparato è descritto come Enterococcus faecium DSM 7134 in due formulazioni: polvere e granuli microincapsulati, entrambe con tenore minimo di 1 x 10^10 CFU/g di additivo. Per il mangime completo con umidità al 12% sono indicati i livelli minimi di 1 x 10^9 CFU/kg per la polvere e di 5 x 10^8 CFU/kg per i granuli microincapsulati. L’allegato prevede inoltre che, se l’additivo è utilizzato nell’acqua di abbeveraggio, ne sia assicurata la dispersione omogenea.
Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali.
Metodi di analisi
Per il conteggio dell’additivo è previsto il metodo di semina per spatolamento con utilizzo di bile esculin azide agar, secondo EN 15788. Per l’identificazione è prevista l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). L’allegato rinvia inoltre alle informazioni dettagliate disponibili presso il laboratorio di riferimento.
Durata dell’autorizzazione e efficacia temporale
L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 30 marzo 2031. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua obbligatorietà integrale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La finalità è autorizzare un preparato specifico di Enterococcus faecium come additivo per mangimi, sulla base della procedura prevista dal regolamento quadro.
Valutazione scientifica e condizioni di autorizzazione
L’EFSA, nel parere del 30 settembre 2020, ha concluso che il preparato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente e che può essere efficace come additivo zootecnico. Ha però rilevato che il preparato non è irritante per pelle e occhi, ma può essere sensibilizzante per pelle e vie respiratorie; per questo la Commissione richiede adeguate misure di protezione per gli utilizzatori. La valutazione ha anche confermato la sufficienza dei metodi di analisi.
Autorizzazione dell’additivo e classificazione
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, alle condizioni previste dall’allegato.
Specie destinataria, dosaggi e impiego
L’allegato limita l’uso alle galline ovaiole. Il preparato è descritto in due forme, polvere e granuli microincapsulati, con tenore minimo di 1 x 10^10 CFU/g di additivo. Sono indicati livelli minimi nel mangime completo: 1 x 10^9 CFU/kg per la forma in polvere e 5 x 10^8 CFU/kg per i granuli microincapsulati. È prevista anche l’eventualità di impiego nell’acqua di abbeveraggio, con obbligo di dispersione omogenea.
Prescrizioni per etichettatura, conservazione e sicurezza degli operatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali.
Metodi di analisi
Per il conteggio è previsto il metodo di semina per spatolamento con utilizzo di bile esculin azide agar (EN 15788). Per l’identificazione è prevista l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 30 marzo 2031.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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