Regolamento (UE) 2021/420
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/420 della Commissione del 9 marzo 2021 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione relativo all’autorizzazione degli estratti ricchi di luteina e degli estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta come additivi per mangimi destinati al pollame (ad eccezione dei tacchini) da ingrasso e allevato per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097, che autorizza l’uso di estratti ricchi di luteina e di estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta come additivi per mangimi. La correzione riguarda soprattutto la terminologia tecnica relativa ai livelli massimi di carotenoidi totali e l’individuazione delle categorie animali destinatarie. Viene inoltre chiarito che per le specie avicole minori allevate per la produzione di uova vale un limite massimo più basso per l’estratto di luteina/zeaxantina, al fine di evitare un uso improprio negli animali riproduttori.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 sulle condizioni di autorizzazione di estratti di luteina e luteina/zeaxantina da Tagetes erecta come additivi per mangimi destinati a specifiche categorie di pollame.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori, importatori, operatori del settore dei mangimi e utilizzatori dell’additivo per mangimi costituito da estratto ricco di luteina e da estratto di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta, nonché alle categorie animali indicate nell’allegato del regolamento rettificato. Riguarda in particolare polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova; per l’estratto di luteina/zeaxantina è prevista una soglia distinta per le specie avicole minori allevate per la produzione di uova. È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. Non introduce nuove autorizzazioni sostanziali, ma corregge errori materiali dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1097, inclusi titoli, descrizioni delle categorie animali e livelli massimi di impiego.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 sugli estratti di luteina e luteina/zeaxantina da Tagetes erecta
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/420 della Commissione interviene per correggere errori materiali contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097, relativo all’autorizzazione di estratti ricchi di luteina e di estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta come additivi per mangimi. La rettifica si fonda sul parere EFSA del 3 aprile 2019 e mira ad allineare il testo autorizzativo ai livelli di impiego valutati sicuri dall’Autorità.
Contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazioni, rivalutazioni e nuove utilizzazioni degli additivi per mangimi. La Commissione richiama in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e prende atto del parere scientifico dell’EFSA, oltre che del parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Oggetto della rettifica
La correzione principale riguarda la formulazione del titolo delle colonne dedicate al tenore massimo: il riferimento non deve essere a "mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %", bensì a "mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %". Si tratta di una rettifica tecnica essenziale per riflettere correttamente il parametro scientifico utilizzato dall’EFSA.
Categorie animali interessate e livelli massimi
L’allegato rettificato specifica in modo più puntuale le categorie di destinazione, sostituendo i riferimenti generici al "pollame" con le categorie operative di interesse:
- per l’estratto ricco di luteina: polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, con tenore massimo di 80 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo;
- per l’estratto di luteina/zeaxantina: polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e galline ovaiole, con tenore massimo di 80 mg/kg;
- per le specie avicole minori allevate per la produzione di uova: limite ridotto a 50 mg/kg.
La distinzione è rilevante perché il parere EFSA segnala un potenziale profilo tossicologico della zeaxantina sulla riproduzione; per questo, il livello più basso si applica solo alle specie avicole minori allevate per la produzione di uova, così da evitare un possibile uso improprio sugli animali riproduttori.
Condizioni di commercializzazione e di impiego
Gli estratti devono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivi costituiti da un preparato. Le istruzioni d’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, quando l’additivo è miscelato con altri carotenoidi e xantofille autorizzati, la somma non può superare i limiti complessivi fissati dall’allegato.
Tutela della salute degli utilizzatori
Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti a sufficienza con misure organizzative, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.
Dati tecnici, metodi analitici e durata dell’autorizzazione
L’allegato contiene le specifiche tecniche degli additivi, tra cui composizione, caratterizzazione della sostanza attiva, limiti di purezza, identificativi chimici e metodi di analisi. Sono richiamati metodi HPLC, HPLC-Vis e LC-Vis per la determinazione della luteina, della zeaxantina e del totale dei carotenoidi e delle xantofille in additivo, premiscele e mangimi.
Per entrambe le autorizzazioni, il termine del periodo di autorizzazione è fissato al 30 marzo 2031. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1097
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 con quello allegato al presente regolamento. La rettifica corregge il riferimento da "mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %" a "mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %", in coerenza con il parere EFSA del 3 aprile 2019.
Categorie animali e livelli massimi di impiego
Per l’estratto ricco di luteina, il livello massimo è fissato a 80 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso. Per l’estratto di luteina/zeaxantina, il limite è pari a 80 mg/kg per polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e galline ovaiole, mentre per le specie avicole minori allevate per la produzione di uova il limite è di 50 mg/kg. La rettifica sostituisce i precedenti riferimenti generici al "pollame" con riferimenti più precisi alle categorie effettivamente autorizzate.
Condizioni d’uso, etichettatura e misure di sicurezza
Per entrambi gli additivi, le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli additivi devono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivi costituiti da un preparato. Inoltre, la miscela con altri carotenoidi e xantofille autorizzati non deve superare i limiti complessivi indicati nell’allegato. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori; ove ciò non basti, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione degli occhi e della pelle.
Caratterizzazione e metodo di analisi
L’allegato riporta la composizione, la caratterizzazione della sostanza attiva, gli identificativi CAS e CoE, la forma fisica, i criteri di purezza e i metodi analitici per la determinazione della luteina, della zeaxantina e del totale dei carotenoidi/xantofille nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi. Sono richiamati metodi HPLC, HPLC-Vis e LC-Vis, nonché riferimenti a regolamento (UE) n. 231/2012, direttiva 2008/128/CE e metodo AOAC 970.64.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
Per gli additivi rettificati, il fine del periodo di autorizzazione è indicato al 30.3.2031. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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