Regolamento (UE) 2021/419
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione del 9 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, adegua i codici della nomenclatura combinata per l’Ullucus tuberosus e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sulle importazioni di alcune piante da impianto provenienti da Israele, sulla base di una valutazione del rischio dell’EFSA relativa a Jasminum polyanthum. In conseguenza di tale valutazione, le talee senza radici di questa specie vengono rimosse dall’elenco delle piante ad alto rischio e sottoposte a specifiche misure fitosanitarie di importazione. Inoltre, il testo adegua i codici della nomenclatura combinata relativi a Ullucus tuberosus e sostituisce l’allegato del regolamento (UE) 2020/1213 con nuove prescrizioni per diverse specie importate da Israele e dalla Nuova Zelanda.
Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie UE per alcune piante da impianto originarie di Israele, e adegua i codici NC per Ullucus tuberosus.
Ambito di applicazione
Si applica alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti disciplinati dal regolamento (UE) 2016/2031 in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, con effetti specifici: (i) per le talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, che vengono escluse dall’elenco delle piante ad alto rischio e assoggettate a prescrizioni fitosanitarie d’importazione; (ii) per le merci commercializzate come piante di Ullucus tuberosus, per le quali sono integrati i codici NC pertinenti; (iii) per talune altre piante da impianto originarie di Israele già disciplinate nell’allegato del regolamento (UE) 2020/1213, cui si applicano misure fitosanitarie aggiornate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419: aggiornamento delle misure fitosanitarie per alcune piante da impianto
Il regolamento interviene sul sistema UE delle piante ad alto rischio previsto dal regolamento (UE) 2016/2031, aggiornando gli elenchi e le condizioni d’importazione sulla base di una valutazione scientifica dell’EFSA e dell’esperienza maturata nei controlli alle importazioni. In particolare, riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum originarie di Israele e adegua anche i codici della nomenclatura combinata per Ullucus tuberosus.
Contesto normativo e logica dell’intervento
Il provvedimento si fonda sull’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, che consente di gestire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 istituisce l’elenco provvisorio delle piante ad alto rischio, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 disciplina la procedura di valutazione del rischio; il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, invece, stabilisce le misure fitosanitarie per le merci rimosse dall’elenco delle piante ad alto rischio. La Commissione richiama la richiesta di esportazione presentata da Israele per talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet e il parere scientifico EFSA del 12 agosto 2020, che individua diversi organismi nocivi rilevanti per tale merce.
Jasminum polyanthum originario di Israele
Sulla base della valutazione del rischio, la Commissione conclude che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione delle talee senza radici di Jasminum polyanthum originarie di Israele è ridotto a un livello accettabile, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione. Di conseguenza, tali piante non devono più essere considerate piante ad alto rischio e vengono escluse dall’allegato del regolamento (UE) 2018/2019, dove in precedenza ricadevano sotto la voce generale "Jasminum L.".
Le misure introdotte sono quelle considerate sufficienti nel fascicolo tecnico presentato da Israele e si basano sugli organismi nocivi specificati nella valutazione EFSA: Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense. Il regolamento richiede, tra l’altro, che:
- le piante siano dichiarate indenni da tali organismi nocivi;
- siano coltivate per tutto il ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante;
- il sito sia sottoposto a protezione fisica totale contro l’introduzione di alcuni degli organismi nocivi;
- siano effettuate ispezioni ufficiali ogni tre settimane;
- immediatamente prima dell’esportazione, le partite siano ispezionate ufficialmente, con controlli anche sulle piante sintomatiche per Colletotrichum siamense;
- nei certificati fitosanitari sia inserita la dichiarazione di conformità al regolamento (UE) 2021/419 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.
Adeguamento dei codici NC per Ullucus tuberosus
Il regolamento riconosce che l’esperienza dei controlli dopo l’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/2019 ha mostrato la necessità di ampliare i codici della nomenclatura combinata per coprire tutte le merci commercializzate come piante di Ullucus tuberosus. A tal fine, l’allegato del regolamento (UE) 2018/2019 è modificato con l’inserimento dei codici ex 0601 10 90, ex 0601 20 90, ex 0604 20 90, ex 0714 90 20, ex 1209 91 80 ed ex 1404 90 00.
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1213
L’allegato del regolamento (UE) 2020/1213 viene sostituito integralmente per includere, in forma ordinata, varie merci e le relative misure fitosanitarie. Il testo riepiloga requisiti molto specifici per piante da impianto provenienti da Israele e dalla Nuova Zelanda, soprattutto sotto il profilo delle dichiarazioni ufficiali, della registrazione dei luoghi di produzione, delle ispezioni ripetute e della gestione delle aree di produzione.
Per alcune piante da impianto di Acer japonicum, Acer palmatum e Acer shirasawanum provenienti dalla Nuova Zelanda, il regolamento prevede due diversi blocchi di misure a seconda della voce dell’allegato: in un caso contro Eotetranychus sexmaculatus, in un altro contro Oemona hirta e Platypus apicalis. In entrambi i casi il certificato fitosanitario deve riportare una dichiarazione di conformità al regolamento (UE) 2020/1362 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.
Per alcune piante di Albizia julibrissin e Robinia pseudoacacia originarie di Israele, il regolamento introduce una disciplina dettagliata contro Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae. Le misure comprendono requisiti alternativi di coltivazione e protezione fisica, controllo tramite trappole, ispezioni a cadenza almeno quadrisettimanale, una zona circostante di 1 km monitorata e, per talune partite, un’ispezione ufficiale distruttiva immediatamente prima dell’esportazione. I certificati devono indicare la conformità al regolamento (UE) 2020/1213, la prescrizione alternativa soddisfatta e i siti di produzione registrati.
Il testo contiene inoltre una specifica voce per talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, che devono essere dichiarate indenni dagli organismi nocivi individuati dall’EFSA, coltivate in un luogo di produzione registrato, prodotte in sito protetto fisicamente, ispezionate ogni tre settimane e sottoposte a ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione. Nei certificati deve comparire la dichiarazione di conformità al regolamento (UE) 2021/419 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato il 9 marzo 2021 ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 42, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/2031. La finalità è aggiornare l’elenco delle piante ad alto rischio e le corrispondenti misure fitosanitarie, in seguito a valutazioni del rischio e all’esperienza acquisita con i controlli alle importazioni.
Esclusione di Jasminum polyanthum dall’elenco delle piante ad alto rischio
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato in modo da escludere le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele dalla voce generale relativa a Jasminum L. Queste piante non sono più trattate come piante ad alto rischio, perché il rischio fitosanitario è considerato ridotto a un livello accettabile se vengono applicate misure di attenuazione adeguate.
Nuove misure fitosanitarie per Jasminum polyanthum da Israele
Per le talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, l’allegato del regolamento (UE) 2020/1213 è sostituito con prescrizioni specifiche: dichiarazione ufficiale di indennità da Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense; coltivazione in luogo di produzione registrato e controllato; protezione fisica totale del sito; ispezioni ufficiali ogni tre settimane; ispezione immediata prima dell’esportazione; indicazione nei certificati fitosanitari della conformità al regolamento (UE) 2021/419 e dei siti di produzione registrati.
Adeguamento dei codici NC per Ullucus tuberosus
L’allegato del regolamento (UE) 2018/2019 è modificato anche per includere ulteriori codici NC che coprono tutte le merci commercializzate come piante di Ullucus tuberosus Loz. I codici aggiunti sono: ex 0601 10 90, ex 0601 20 90, ex 0604 20 90, ex 0714 90 20, ex 1209 91 80 ed ex 1404 90 00.
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1213
L’allegato del regolamento (UE) 2020/1213 è sostituito integralmente per introdurre nuove misure fitosanitarie applicabili a diverse piante da impianto originarie di Israele e della Nuova Zelanda. Le misure includono dichiarazioni ufficiali di indennità, registrazione e controllo dei luoghi di produzione, ispezioni ufficiali a intervalli prestabiliti, campionamenti con livelli di affidabilità dell’1%/99%, protezione fisica dei siti e, per alcuni casi, zone circostanti di monitoraggio e distruzione immediata delle piante ospiti infestate.
Misure per Acer spp. originari della Nuova Zelanda
Per piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicum, Acer palmatum e Acer shirasawanum provenienti dalla Nuova Zelanda, sono previste misure alternative contro Eotetranychus sexmaculatus o contro Oemona hirta e Platypus apicalis, a seconda della voce. I certificati fitosanitari devono riportare una dichiarazione di conformità al regolamento (UE) 2020/1362 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.
Misure per Albizia julibrissin e Robinia pseudoacacia originarie di Israele
Per le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin e di Robinia pseudoacacia originarie di Israele, sono previste prescrizioni contro Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae: assenza degli organismi nocivi, registrazione dei luoghi di produzione, coltivazione in siti protetti o indennità del sito con trappole e ispezioni ogni quattro settimane, eventuale zona circostante di 1 km monitorata, e ispezione ufficiale distruttiva per le partite con diametro uguale o superiore a 2 cm. I certificati devono indicare la conformità al regolamento (UE) 2020/1213 e quale prescrizione alternativa è stata soddisfatta, oltre ai siti di produzione registrati.
Misure specifiche per piante di Albizia julibrissin contro Aonidiella orientalis
Per un’ulteriore voce relativa ad Albizia julibrissin originaria di Israele, il regolamento richiede indennità da Aonidiella orientalis, coltivazione in luogo di produzione registrato e controllato, protezione fisica totale o indennità del sito con ispezioni ogni tre settimane, zona circostante di 100 m e distruzione delle piante ospiti infestate. I certificati fitosanitari devono riportare la conformità al regolamento (UE) 2020/1213 e l’indicazione della prescrizione applicata e dei siti di produzione registrati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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