Cassazione Penale, Ordinanza n. 20336/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondati o generici i motivi proposti e richiamando la motivazione della Corte di appello sulla sufficienza della prova e sulla configurabilità della distruzione del bene sequestrato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 335 c.p., relativo alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 195 c.p.p., sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dai militari escussi; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con vizi motivazionali; 3) nullità assoluta della sentenza per mancata notifica personale e motivazione ritenuta troppo sintetica sulla sussistenza del reato, contestando in fatto di non aver consegnato a terzi l'autovettura sottoposta a sequestro e sostenendo che la condotta sarebbe al più un danneggiamento o deterioramento, non una distruzione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo fosse già stato affrontato in modo adeguato dalla sentenza impugnata, che aveva valorizzato le dichiarazioni dell'operante che aveva svolto gli accertamenti; ha giudicato il secondo motivo generico; ha reputato aspecifica anche la deduzione sulla mancata conoscenza dell'accertamento; e ha rilevato che il terzo motivo si limitava a riproporre eccezioni già respinte in appello con motivazione logica e completa, soprattutto quanto all'obbligo di custodia e alla distruzione dell'autovettura, rinvenuta "semi-cannibalizzata" e priva di targhe.
Norme richiamate
art. 335 c.p.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte ne dà per presupposta la configurabilità in relazione alla distruzione del bene sottoposto a sequestro e alla violazione dell'obbligo di custodia.
art. 195 c.p.p.
È richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato; la Corte ritiene che la motivazione di merito avesse già risposto adeguatamente, valorizzando la testimonianza dell'operante che svolse gli accertamenti.
art. 131-bis c.p.
Invocato dal ricorrente per la particolare tenuità del fatto; la censura è giudicata generica e quindi non meritevole di accoglimento.
art. 606 c.p.p.
Non è espressamente indicato nel testo, ma la Corte qualifica alcune doglianze come generiche e aspecifiche, con valutazione tipica del controllo di legittimità sui motivi di ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che contesti la prova testimoniale de relato deve confrontarsi con la motivazione di merito: se il giudice d'appello ha fondato la decisione su fonti dichiarative ritenute sufficienti e logicamente argomentate, la censura può essere respinta come infondata.
- La deduzione di mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere specifica e correlata alle concrete ragioni di esclusione o inclusione del beneficio; un motivo generico è inammissibile.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e decise dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per aspecificità.
- Quanto alla violazione di un obbligo di custodia su bene sequestrato, la condotta rilevante può consistere nell'omissione di tutte le misure necessarie a impedire la sottrazione o la dispersione del bene; ai fini della configurabilità del reato, la distruzione può essere desunta anche dallo stato di fatto del bene, ove risulti sostanzialmente privato dei suoi elementi essenziali.
- La qualificazione della condotta come distruzione non è esclusa dal fatto che il bene non sia integralmente annientato materialmente, se il giudice di merito accerta una compromissione tale da renderlo sostanzialmente desostanziato e non più integro nella sua funzione o identità originaria.
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