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Sentenza

Sentenza n. 4283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1790/2023, resa tra le parti, relativa all’impugnazione delle note del Comune di Verona prot. n. 219839 del 14 agosto 2014, prot. n. 2014/336351 del 2 dicembre 2014, di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 34 comma 2 ter del D.P.R. 380/2001, di diniego di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380 del 2001, e di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica; nonché dell’art. 46 del Regolamento edilizio del Comune di Verona;

Giustizia amministrativa202405265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi di regolarizzazione edilizia, di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e di accertamento di compatibilità paesaggistica relativi a un vano scala realizzato sul terrazzo di un edificio nel centro storico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva chiesto l’applicazione della disciplina delle tolleranze costruttive allora prevista dall’art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001, nonché la sanatoria edilizia della diversa collocazione del vano scala e l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Comune aveva respinto le istanze rilevando che il vano scala era stato demolito e ricostruito in posizione diversa, con dimensioni e volume significativamente maggiori, e che l’intervento non costituiva una mera difformità esecutiva contenuta nel limite del 2%. Aveva inoltre negato la sanatoria paesaggistica per l’aumento di volume. Il ricorrente aveva dedotto, in primo grado, difetto di motivazione, violazione dell’art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001, erronea individuazione della base di calcolo del 2%, illegittima limitazione delle tolleranze alle difformità realizzate in fase esecutiva, illegittimità derivata e autonoma del diniego paesaggistico. Con i motivi aggiunti aveva contestato anche la duplicazione del provvedimento, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e l’introduzione di motivazioni nuove. In appello ha sostenuto che gli interventi del 1996 avrebbero riguardato anche la terrazza e comportato un incremento di volume e superficie, che la tolleranza dovesse essere calcolata sull’intera unità immobiliare, che il Comune avesse integrato postumamente la motivazione e che il manufatto fosse irrilevante sotto il profilo paesaggistico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevante la questione dell’impugnabilità della nota del 14 agosto 2014, poiché era stato comunque impugnato con motivi aggiunti il successivo provvedimento finale del 2 dicembre 2014. Nel merito, ha interpretato l’art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001 nel senso che il limite del 2% deve riferirsi, per ciascuna unità immobiliare, alle misure progettuali dell’intervento assentito e non alla volumetria dell’intero edificio né a un’opera diversa o nuova rispetto a quella autorizzata. Le tolleranze costruttive riguardano soltanto minime difformità realizzate nella fase esecutiva di un progetto approvato e non possono comprendere la realizzazione ex novo di un manufatto autonomo, diverso per posizione, sagoma, dimensioni, copertura e volume. Nel caso concreto, il titolo del 1996 non prevedeva l’ampliamento volumetrico dell’unità immobiliare né la modifica del vano scala sul terrazzo; il nuovo manufatto, di dimensioni notevolmente maggiori e con copertura piana anziché inclinata, costituiva quindi un’opera abusiva autonoma e non una tolleranza di cantiere. Il regolamento edilizio comunale è stato ritenuto conforme alla disciplina statale e comunque da interpretare in conformità a essa. L’aumento di volume precludeva inoltre l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, che esclude tale accertamento per interventi comportanti creazione o aumento di superfici utili o volumi. Il Comune è stato condannato alle spese? No: l’appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001

    Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

    La tolleranza del 2% deve essere calcolata, per la singola unità immobiliare, sulle misure progettuali dell’intervento già assentito; non può riguardare un aumento volumetrico dell’intero edificio né opere nuove non previste dal titolo.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

    La disciplina sopravvenuta, utilizzata come ausilio interpretativo, conferma che la tolleranza riguarda difformità minime nell’esecuzione del medesimo intervento edilizio autorizzato.

  • art. 46 Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Verona

    Nella realizzazione degli interventi, sotto il profilo edilizio non sono soggetti a provvedimenti sanzionatori e costituiscono c.d. tolleranza delle misure di cantiere le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali, come stabilito dal comma 2-ter dell'art. 34 del D.P.R. 380/01.

    La disposizione comunale deve essere interpretata in conformità alla norma statale e richiede che la difformità sia realizzata nella fase esecutiva di un intervento assentito.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il nuovo manufatto, non riconducibile alle tolleranze costruttive, avrebbe potuto essere oggetto, al ricorrere dei presupposti, di una domanda autonoma di sanatoria edilizia.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L’accertamento di compatibilità paesaggistica non è consentito per i lavori che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

    La creazione o l’aumento di volume preclude l’accertamento di compatibilità paesaggistica.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    Le opere comportanti aumento di volume rientrano tra gli interventi esclusi dall’accertamento di compatibilità paesaggistica richiamato nel provvedimento comunale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata perché il Comune aveva indicato la natura, le dimensioni e l’autonomia del nuovo manufatto e le ragioni dell’esclusione dalle tolleranze.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La decisione non ha accolto la censura relativa alla violazione del preavviso di rigetto, poiché il provvedimento finale ha dato riscontro alle osservazioni e ha confermato la valutazione già espressa.

  • art. 24 Cost.

    Il principio richiamato dalla Corte costituzionale sulla disciplina delle tolleranze costruttive evidenzia l’esigenza di un’applicazione omogenea sul territorio nazionale.

Massime di principio

  • La tolleranza costruttiva prevista dall’art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001 deve essere calcolata, per ciascuna unità immobiliare, sulle misure progettuali dell’intervento assentito e non sulla volumetria complessiva dell’edificio, salvo che il titolo stesso abbia previsto il relativo ampliamento per quella unità.
  • La disciplina delle tolleranze costruttive riguarda esclusivamente difformità minime verificatesi nella fase esecutiva di un progetto approvato; non può essere invocata per regolarizzare un’opera nuova, autonoma e non contemplata dal titolo edilizio, anche se funzionalmente collegata a un manufatto preesistente.
  • La realizzazione di un manufatto con posizione, sagoma, dimensioni, copertura e volume significativamente diversi da quelli preesistenti costituisce un intervento edilizio autonomo e non una mera variazione esecutiva rientrante nel limite del 2%.
  • I regolamenti edilizi comunali che disciplinano le tolleranze costruttive devono essere interpretati in conformità alla disciplina statale, la quale impone che la difformità riguardi la fase esecutiva di un intervento edilizio già assentito.
  • L’accertamento di compatibilità paesaggistica è precluso quando l’intervento abbia creato nuove superfici utili o nuovi volumi, oppure abbia aumentato quelli legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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