Cassazione Penale, Sentenza n. 40272/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestando: 1) la nullità del provvedimento per mancata traduzione in lingua araba e la conseguente lesione delle prerogative difensive; 2) la mancata applicazione della causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento all'hashish; 3) l'insufficienza degli indizi per ritenere a loro attribuibile la cocaina rinvenuta sull'autobus; 4) l'assenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione; 5) la mancata motivazione circa il loro concorso nella condotta criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame. In particolare: sulla traduzione, è stato ritenuto che l'interprete era stato nominato per l'interrogatorio, la traduzione dell'ordinanza era stata depositata e comunicata il giorno dell'udienza, e i ricorrenti non hanno dimostrato un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla tardiva conoscenza della traduzione; sulla lieve entità, i giudici hanno valorizzato il consistente numero di dosi commercializzabili (circa 5.000 dosi da strada) e hanno escluso la configurabilità della causa attenuante; quanto alla cocaina, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice del merito che ha posto rilievo sulla vicinanza dei posti occupati dai ricorrenti al cestino dove la sostanza è stata trovata, sull'elevata purezza e sul numero di dosi ottenibili; le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti per la tipologia e quantità delle sostanze, il verosimile inserimento in circuiti di spaccio, la mancanza di permesso di soggiorno e di fermi riferimenti sul territorio; il concorso è stato confermato sulla base di elementi indiziari come l'identica etichettatura dei panetti trovati in due valigie riferibili ai due indagati, l'uso dello stesso autobus e la co-occorrenza dei rinvenimenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24, secondo comma
Fondamento del diritto alla difesa; richiamato per sostenere l'obbligo di garantire la comprensione del provvedimento da parte dell'alloglotta
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 6, par. 3, lett. a)
Richiama il diritto dell'imputato a essere informato della natura e causa dell'accusa in una lingua che comprenda; giustifica l'obbligo di traduzione degli atti fondamentali per i non italofoni
Codice di procedura penale, art. 292
Norma che, in correlazione con l'art. 143, disciplina la necessità di rendere comprensibili gli atti e i provvedimenti restrittivi a soggetti che non conoscono la lingua italiana
Codice di procedura penale, art. 143
Regola le modalità di esecuzione della traduzione degli atti fondamentali e il termine per la comunicazione; utilizzata per valutare la tempestività e la regolarità della traduzione dell'ordinanza
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sulla causa di non punibilità per lieve entità: la Corte ricorda che l'applicazione va valutata in concreto con riferimento a tutti gli indici previsti e, nel caso, esclude la lieve entità per l'elevato numero di dosi commerciabili
Giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza n. 15069 del 26/10/2023
«nel caso in cui il destinatario della misura restrittiva sia un cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, l'art. 292 cod. proc. pen. deve essere letto in correlazione sistematica con l'art. 143 cod. proc. pen.»
Principio richiamato: obbligo di traduzione dell'ordinanza cautelare per l'alloglotta, con la conseguenza che la violazione costituisce nullità a regime intermedio; tuttavia grava sul ricorrente l'onere di dimostrare un interesse concreto derivante dalla omissione
Massime di principio
- L'omessa o tardiva traduzione di un provvedimento cautelare nei confronti di un soggetto alloglotta non determina automaticamente l'annullamento: il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio concreto, attuale e verificabile derivante dalla mancata tempestiva conoscenza dell'atto
- L'applicabilità della causa di lieve entità ex art. 73 DPR 309/1990 richiede una valutazione globale e concreta degli elementi del caso (quantitativi, modalità di confezionamento, finalità) e non può fondarsi su semplici automatismi
- In sede di riesame e di cassazione, l'attribuzione della proprietà della sostanza può essere fondata su elementi indiziari concatenati quali prossimità fisica del luogo di rinvenimento, purezza e quantità della droga, confezionamento identico e corrispondenze tra effetti personali e rinvenimenti
- La sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) può essere desunta da elementi quali ingente quantitativo di stupefacente, modalità indicative di attività professionale di spaccio, precarietà della posizione abitativa o assenza di regolari riferimenti sul territorio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito per una rivalutazione fattuale degli elementi indiziari quando la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e adeguatamente argomentata
- La semplice eccezione formale (es. mancata traduzione) senza prova del concreto pregiudizio processuale è insufficiente per ottenere l'annullamento dell'ordinanza cautelare
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