Cassazione Penale, Sentenza n. 34200/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati connessi agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente contestava in particolare: 1) l'identificazione di Nocera quale interlocutore in conversazioni intercettate (soprattutto la presunta intercettazione ambientale dell'08/04/2021 che il difensore riteneva invece retrodatata all'aprile 2019, periodo in cui Nocera sarebbe stato in carcere); 2) l'interpretazione di singoli estratti di conversazioni (es. l'espressione 'palla di merda' e altre frasi) e la loro ricollegabilità ad attività illecite, nonché la non riconducibilità a Nocera di taluni frammenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia efficacemente confutato le argomentazioni del Tribunale del riesame: non ha fornito elementi oggettivi che mettessero in discussione il riconoscimento delle voci operato dagli inquirenti; non ha dimostrato la retrodatazione della conversazione dell'08/04/2021; il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e scollegato dalle concrete imputazioni contestate. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 74 (capo 8) e art. 73 (capi 79, 81 e 94)
Le conversazioni intercettate hanno rilevanza indiziante rispetto ai reati di cui agli articoli richiamati; il Tribunale ha confermato la loro idoneità a sostenere la misura cautelare per i capi indicati.
Codice penale
L'ordinanza di primo grado era stato annullata limitatamente all'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p.; quindi tale aggravante non è stata mantenuta nella conferma della misura.
Codice di procedura penale
Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, come previsto dall'articolo citato.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021 (Sadikaj); Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017 (De Cicco); Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 (Amato)
Conferma il principio secondo cui il giudice può avvalersi delle dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che riconoscono le voci nelle intercettazioni e di ogni altro elemento che suffraghi il riconoscimento; è onere della parte che contesta fornire elementi oggettivi contrari.
Massime di principio
- Il giudice può basare l'identificazione degli interlocutori in intercettazioni su riconoscimenti effettuati dagli ufficiali di polizia giudiziaria e su altri elementi convergenti; chi contesta tale identificazione deve allegare elementi oggettivi contrari e non limitarsi a mere affermazioni generiche.
- Per contestare la datazione di una intercettazione o la partecipazione di un soggetto a una conversazione intercettata è necessario fornire prove documentali o elementi concreti che dimostrino l'errore (es. certificazione di detenzione effettiva nel periodo contestato); semplici deduzioni non sono sufficienti.
- Argomentazioni generiche, non collegati specificamente alle fattispecie contestate nelle imputazioni provvisorie, sono suscettibili di inammissibilità per aspecificità.
- Frasi isolatamente riportate nelle trascrizioni vanno contestualizzate: il giudice può dare rilevanza alla modalità d'uso di espressioni ingiuriose o soprannomi e valutarne il significato alla luce del contesto e delle altre evidenze investigative.
- La mancata contestazione puntuale e il mancato confronto con le argomentazioni motivazionali dell'ordinanza impugnata indeboliscono la posizione del ricorrente e possono condurre all'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, possono essere applicate sanzioni economiche e condanne al pagamento delle spese processuali secondo le norme di procedura penale (es. art. 616 c.p.p.).
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