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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34200/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati connessi agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente contestava in particolare: 1) l'identificazione di Nocera quale interlocutore in conversazioni intercettate (soprattutto la presunta intercettazione ambientale dell'08/04/2021 che il difensore riteneva invece retrodatata all'aprile 2019, periodo in cui Nocera sarebbe stato in carcere); 2) l'interpretazione di singoli estratti di conversazioni (es. l'espressione 'palla di merda' e altre frasi) e la loro ricollegabilità ad attività illecite, nonché la non riconducibilità a Nocera di taluni frammenti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia efficacemente confutato le argomentazioni del Tribunale del riesame: non ha fornito elementi oggettivi che mettessero in discussione il riconoscimento delle voci operato dagli inquirenti; non ha dimostrato la retrodatazione della conversazione dell'08/04/2021; il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e scollegato dalle concrete imputazioni contestate. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 74 (capo 8) e art. 73 (capi 79, 81 e 94)

    Le conversazioni intercettate hanno rilevanza indiziante rispetto ai reati di cui agli articoli richiamati; il Tribunale ha confermato la loro idoneità a sostenere la misura cautelare per i capi indicati.

  • Codice penale

    L'ordinanza di primo grado era stato annullata limitatamente all'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p.; quindi tale aggravante non è stata mantenuta nella conferma della misura.

  • Codice di procedura penale

    Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, come previsto dall'articolo citato.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021 (Sadikaj); Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017 (De Cicco); Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 (Amato)

    Conferma il principio secondo cui il giudice può avvalersi delle dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che riconoscono le voci nelle intercettazioni e di ogni altro elemento che suffraghi il riconoscimento; è onere della parte che contesta fornire elementi oggettivi contrari.

Massime di principio

  • Il giudice può basare l'identificazione degli interlocutori in intercettazioni su riconoscimenti effettuati dagli ufficiali di polizia giudiziaria e su altri elementi convergenti; chi contesta tale identificazione deve allegare elementi oggettivi contrari e non limitarsi a mere affermazioni generiche.
  • Per contestare la datazione di una intercettazione o la partecipazione di un soggetto a una conversazione intercettata è necessario fornire prove documentali o elementi concreti che dimostrino l'errore (es. certificazione di detenzione effettiva nel periodo contestato); semplici deduzioni non sono sufficienti.
  • Argomentazioni generiche, non collegati specificamente alle fattispecie contestate nelle imputazioni provvisorie, sono suscettibili di inammissibilità per aspecificità.
  • Frasi isolatamente riportate nelle trascrizioni vanno contestualizzate: il giudice può dare rilevanza alla modalità d'uso di espressioni ingiuriose o soprannomi e valutarne il significato alla luce del contesto e delle altre evidenze investigative.
  • La mancata contestazione puntuale e il mancato confronto con le argomentazioni motivazionali dell'ordinanza impugnata indeboliscono la posizione del ricorrente e possono condurre all'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, possono essere applicate sanzioni economiche e condanne al pagamento delle spese processuali secondo le norme di procedura penale (es. art. 616 c.p.p.).

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