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Sentenza

Sentenza n. 1154/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 4149/2024 del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un valore complessivo di euro 2.000,00, disponendo l'attribuzione mediante buoni elettronici di spesa. Il Ministero non ha dato integrale esecuzione al titolo nonostante la notifica e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Sono risultati quindi integrati i presupposti per il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, al pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo, pari a euro 2.000,00. Per l'eventuale inutile decorso del termine, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne, e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. quale base del giudizio di ottemperanza e della nomina del commissario ad acta.

    Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo giudiziale, nominando, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta e adottando le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996

    L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie risultanti dal titolo notificato concorre a integrare i presupposti per l'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale azionato in ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale base normativa della previsione relativa al commissario ad acta senza compenso.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma e l'amministrazione non adempie dopo la notifica del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare, per l'eventuale successivo inadempimento, un commissario ad acta con potere sostitutivo da esercitare su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sull'assenza di compenso del commissario ad acta prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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