Sentenza del 30/10/2015 n. 22254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un processo verbale di constatazione e di accessi presso la sede dell'impresa e l'abitazione del titolare, l'Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per l'anno 2002, contestando maggiori ricavi derivanti da presunta sottofatturazione e recuperando costi ritenuti non inerenti, in particolare quelli relativi all'energia elettrica. Il contribuente contestava, tra l'altro, la legittimità dell'accesso domiciliare, l'apertura della cassaforte, la determinazione del ricarico del 35%, il momento di emissione delle fatture per prestazioni di servizi, l'utilizzo degli studi di settore, la violazione dello Statuto del contribuente e la traslazione dei risultati dell'anno 2002 agli anni precedenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi del contribuente e annullato l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accesso domiciliare, corretta la partecipazione del contribuente alle operazioni e adeguata la ricostruzione dei ricavi mediante documentazione aziendale e studi di settore. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, rilevando la mancata chiara indicazione delle norme violate, l'insufficiente esposizione dei fatti e dei motivi originari di ricorso, la violazione del principio di autosufficienza e il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate in 1.785 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve consentire di individuare chiaramente le norme o i principi di diritto che si assumono violati e il contenuto delle censure. L'omessa indicazione delle norme non è sempre decisiva, ma lo diventa quando impedisce di comprendere la natura e i limiti dell'impugnazione.
art. 366 c.p.c., principio di autosufficienza
Il ricorso per cassazione deve riportare gli elementi di fatto e processuali necessari per consentire alla Corte di valutare le doglianze senza dover ricostruire autonomamente il contenuto degli atti dei gradi precedenti.
art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario i motivi di impugnazione dell'atto impositivo devono essere dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo; essi delimitano la causa petendi e non possono essere sostituiti o ampliati liberamente nei gradi successivi.
art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
Per le prestazioni di servizi, il momento rilevante ai fini IVA è normalmente collegato al pagamento del corrispettivo, salvo le specifiche regole previste dalla disciplina applicabile. Nel caso concreto la Corte non ha esaminato nel merito la questione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina le condizioni e le autorizzazioni necessarie per l'accesso degli organi verificatori nei locali adibiti anche ad abitazione. La legittimità concreta dell'accesso non è stata riesaminata nel merito dalla Corte di cassazione, a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 471/1997
La disposizione riguarda violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e alla documentazione fiscale. Il suo richiamo nel ricorso non è stato ritenuto sufficiente a superare i difetti di specificità e autosufficienza.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente l'accertamento: ogni motivo deve indicare con precisione la norma violata, il vizio denunciato e il rapporto tra la censura e la decisione impugnata.
- Nel processo tributario i motivi devono essere formulati già nel ricorso introduttivo contro l'atto impositivo; questioni nuove o formulate in modo diverso nei gradi successivi possono essere dichiarate inammissibili.
- Il ricorso per cassazione non consente, di regola, una nuova valutazione delle prove, dei documenti, dei ricarichi o degli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione e dal giudice di merito.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione occorre indicare puntualmente quali fatti decisivi siano stati ignorati, dove siano stati dedotti negli atti processuali e perché avrebbero potuto modificare la decisione.
- Le contestazioni relative ad accessi domiciliari, studi di settore, sottofatturazione e costi non inerenti devono essere documentate e articolate specificamente nei precedenti gradi di giudizio; una generica elencazione delle questioni non è sufficiente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la conferma pratica dell'esito sfavorevole già maturato nel grado precedente e può comportare la condanna alle spese processuali.
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