Cassazione Penale, Ordinanza n. 30158/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 18 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena in precedenza concessa alla stessa con sentenza del 12 novembre 2021. La doglianza investiva la legittimità della revoca del beneficio, sostenendone implicitamente l'erroneità; la Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva accertato, previa acquisizione del fascicolo processuale, che al momento della concessione del beneficio il giudice della cognizione disponeva di un certificato del casellario giudiziale non aggiornato, dal quale non emergeva una precedente condanna costituente causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale. Il ricorso viene ritenuto manifestamente infondato alla luce del principio per cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., salvo che la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione.
Norme richiamate
art. 164, comma 4, c.p.
Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
La concessione della sospensione condizionale è revocabile in executivis quando sia stata disposta nonostante la presenza di cause ostative non risultanti documentalmente al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve verificare la situazione acquisendo il fascicolo del giudizio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena quando il beneficio sia stato concesso in presenza di una causa ostativa non risultante dagli atti documentalmente noti al giudice della cognizione.
- La revoca in executivis del beneficio è legittima anche se la causa ostativa emerge solo attraverso l'acquisizione del fascicolo del procedimento definito, necessaria per verificare cosa fosse effettivamente conosciuto dal giudice che aveva concesso il beneficio.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando contesti la revoca della sospensione condizionale senza confrontarsi con il principio secondo cui rileva la conoscibilità documentale della causa ostativa al momento della concessione del beneficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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