Cassazione Civile, Ordinanza n. 03994/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Cassa di previdenza dei geometri per gli anni 2008-2015. La corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che l'attività di geometra fosse svolta esclusivamente nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, con copertura previdenziale presso l'INPS. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme che disciplinano l'iscrizione obbligatoria e la contribuzione alla Cassa, sostenendo che l'iscrizione all'albo professionale è sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo e che non rilevano né l'eventuale esercizio occasionale della professione né la mancanza di reddito, mentre la sola iscrizione ad altra gestione INPS non esclude l'obbligo verso la previdenza di categoria. Con il secondo motivo ha denunciato la falsa applicazione delle norme statutarie e di legge che regolano la potestà della Cassa, contestando che il giudice di merito avesse indebitamente ristretto la potestà regolamentare dell'ente alle sole variazioni di aliquote o criteri pensionistici. Con il terzo motivo ha censurato la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendo che la corte territoriale non si fosse attenuta ai principi già affermati in materia di Cassa geometri. In particolare, ha ribadito che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo, mentre la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito sono irrilevanti; inoltre, la mera iscrizione ad altra gestione previdenziale non è di per sé ostativa. Ha inoltre precisato che le norme statutarie e regolamentari della Cassa possono prevedere condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale degli iscritti, e che il mancato adempimento degli oneri documentali richiesti dalla disciplina della Cassa può fondare l'obbligo contributivo senza violare l'art. 2697 c.c. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e regolamentare.
art. 1 L. 37/1967
richiamato come base dei presupposti iscrittivi e contributivi alla Cassa geometri.
artt. 10 e 22 L. 773/1982
richiamati tra le norme che disciplinano iscrizione e contribuzione alla Cassa.
L. 537/1993, art. 1, commi 32 e 33
richiamata nella ricostruzione del quadro normativo sulla previdenza di categoria.
D.Lgs. 509/1994
richiamato quale fonte del regime delle casse privatizzate e del rinvio allo statuto/regolamento dell'ente.
art. 2, comma 26, L. 335/1995
richiamato nel complesso delle norme sulla previdenza obbligatoria dei professionisti.
D.Lgs. 30/2006
richiamato nel quadro normativo indicato dalla ricorrente.
art. 5 dello Statuto della Cassa
ritenuto legittimo fondamento della disciplina regolamentare interna e degli obblighi contributivi.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del sistema previdenziale di categoria.
art. 2, comma 26, L. 335/1995
richiamato tra le disposizioni che completano il sistema previdenziale dei professionisti.
D.Lgs. 103/1996
richiamato nel quadro delle casse e gestioni previdenziali dei professionisti.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude che vi sia violazione dell'onere della prova, poiché la disciplina contributiva discende direttamente dalle norme statutarie e regolamentari.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di spese di lite, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento della contribuzione minima alla cassa di previdenza di categoria, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente, salvo le eccezioni previste dalla disciplina statutaria o regolamentare dell'ente.
- L'esercizio occasionale della professione e la mancata produzione di reddito non escludono, da soli, l'obbligo contributivo verso la cassa professionale quando il sistema normativo presume l'attività professionale in capo agli iscritti all'albo.
- La mera iscrizione del professionista ad altra gestione previdenziale obbligatoria non è automaticamente ostativa all'insorgenza degli obblighi contributivi nei confronti della cassa di categoria.
- Le condizioni che la cassa preveda per derogare alla presunzione di esercizio professionale devono essere rispettate dal professionista; il mancato adempimento degli oneri documentali o dichiarativi previsti dalla disciplina dell'ente può legittimare l'obbligo contributivo.
- L'applicazione delle regole statutarie e regolamentari della cassa non integra violazione dell'art. 2697 c.c. quando l'obbligo contributivo discende direttamente dal sistema normativo dell'ente e dalle condizioni da esso previste per l'esonero.
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