Sentenza n. 3834/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza) n. 1124/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva accolto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo all'ampliamento di un'abitazione
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Bari ha impugnato la sentenza del TAR Puglia n. 1124/2023, che aveva annullato il diniego di condono prot. n. 251589 del 9 agosto 2022 relativo a un ampliamento edilizio presentato ai sensi della l. 326/2003. Il primo motivo d'appello deduceva l'erronea interpretazione del PUTT/p e della normativa statale paesaggistica: l'inserimento dell'area tra i 'territori costruiti' avrebbe escluso soltanto l'applicazione delle specifiche norme del piano regionale, non il vincolo paesaggistico ex lege derivante dalla collocazione entro 300 metri dalla battigia. Il secondo motivo deduceva l'omessa considerazione della continuità del vincolo, confermata dal PPTR regionale del 2015, e sosteneva che, una volta accertata la natura vincolata dell'area e la riconducibilità dell'intervento alla tipologia 1 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003, il condono dovesse essere negato. Il diniego era inoltre fondato sulla realizzazione dell'abuso nel 2004, oltre il termine per il condono del 2003, e sull'incompatibilità dell'intervento con la destinazione urbanistica a verde pubblico; tali ulteriori ragioni non erano state specificamente contestate in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Ha rilevato che l'area ricade nella fascia costiera di 300 metri dalla battigia e che, alla data del 6 settembre 1985, non era formalmente classificata dal PRG come zona omogenea A o B né ricompresa in un piano pluriennale di attuazione con previsioni concretamente realizzate. Pertanto il vincolo paesaggistico ex lege era vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso sia alla presentazione della domanda e all'adozione del diniego. L'inserimento dell'area tra i 'territori costruiti' del PUTT/p non ha eliminato il vincolo statale, poiché il piano regionale non poteva derogare alle disposizioni statali di tutela e la relativa norma tecnica escludeva soltanto l'applicazione di determinate disposizioni del piano, non della disciplina paesaggistica statale. Il vincolo ex lege non può essere escluso sulla base della mera situazione di fatto dell'area edificata o degradata; rileva invece la formale classificazione urbanistica prevista dalla legge statale. Essendo l'ampliamento un abuso maggiore di tipologia 1 realizzato su area vincolata, esso non era suscettibile di condono ai sensi dell'art. 32, comma 27, d.l. 269/2003. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004
territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
Assoggetta a tutela paesaggistica ex lege i territori costieri entro 300 metri dalla battigia.
art. 146, comma 2, d.lgs. 42/2004
esclude dalla tutela paesaggistica le aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B, oppure come altre zone ricomprese in piani pluriennali di attuazione con previsioni concretamente realizzate
Le sole ipotesi di esclusione del vincolo costiero sono quelle risultanti dalla formale classificazione urbanistica e dai presupposti temporali e attuativi stabiliti dalla disposizione; non rileva la mera situazione materiale dei luoghi.
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
La tutela dell'ambiente e dei beni culturali rientra nella competenza legislativa esclusiva statale; le prescrizioni statali sul vincolo paesaggistico costiero sono inderogabili dalla pianificazione regionale.
La pianificazione paesaggistica può localizzare e disciplinare concretamente le aree già vincolate, ma non può derogare alla sussistenza dei vincoli paesaggistici ex lege.
art. 32, comma 27, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
non sono suscettibili di sanatoria i c.d. 'abusi maggiori' allorché siano realizzati su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali
Gli interventi di tipologia 1, 2 e 3 realizzati su immobili sottoposti a vincolo imposto da legge statale o regionale non possono essere ammessi al condono; il vincolo paesaggistico costituisce causa ostativa automatica per gli abusi maggiori.
art. 5 NTA del PUTT/p
esclusione delle 'norme contenute nel Piano, di cui al titolo II ambiti territoriali estesi ed al titolo III ambiti territoriali distinti'
L'inserimento di un'area tra i territori costruiti esclude l'applicazione di specifiche norme del piano regionale, ma non deroga al vincolo paesaggistico statale né elimina la necessità dell'autorizzazione paesaggistica.
Massime di principio
- Il vincolo paesaggistico ex lege previsto per i territori costieri entro 300 metri dalla battigia opera salvo che, alla data stabilita dalla legge, l'area fosse formalmente classificata negli strumenti urbanistici come zona omogenea A o B, oppure fosse ricompresa in un piano pluriennale di attuazione con previsioni concretamente realizzate.
- La qualificazione di un'area come 'territorio costruito' nell'ambito di un piano urbanistico regionale non può derogare al vincolo paesaggistico imposto direttamente dalla legislazione statale; essa può escludere soltanto l'applicazione delle specifiche disposizioni del piano regionale nei limiti previsti dalle relative norme tecniche.
- La mera edificazione o degradazione di fatto dell'area non esclude l'operatività del vincolo paesaggistico costiero quando non ricorrono le ipotesi di esclusione fondate sulla formale classificazione urbanistica previste dalla legge.
- La successiva pianificazione paesaggistica regionale può delimitare e contestualizzare le aree già vincolate ex lege, ma non può eliminare o derogare alla sussistenza del vincolo statale; la delimitazione della fascia costiera ha natura ricognitiva e non costitutiva.
- Gli abusi edilizi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003, se realizzati su immobili sottoposti a vincolo imposto da legge statale o regionale, non sono suscettibili di condono ai sensi dell'art. 32, comma 27, del medesimo decreto.
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