Sentenza n. 1861/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della Determinazione adottata dall’Ambito n. 18 Comune di Casoria RCG N. -OMISSIS- mai notificata di “assegni di cura a valere sul fondo non autosufficienza - approvazione graduatoria dei beneficiari e contestuali adempimenti contabili e approvazione modello accettazione e rinuncia”; b) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 18 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio; c) del Verbale di deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. -OMISSIS-, mai notificato, con il quale è stato approvato il verbale dell’ufficio di piano n.-OMISSIS- con il quale è stato deliberato, in deroga alla normativa regionale DGR 70/2024, di ridurre gli importi da erogare ai soggetti gravissimi riducendo la somma da € 1.200 a € 600; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023 nella quantificazione massima di € 1.200 oltre alla maggiorazione del 10% dovuta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 70/2024, allegato B, paragrafo 2.2, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera violativa della normativa regionale ed europea;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti presupposti relativi all'assegno di cura per l'annualità 2025, con riduzione dell'importo massimo per i disabili gravissimi da 1.200 a 600 euro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria dei beneficiari dell'assegno di cura a valere sul Fondo per le non autosufficienze, il relativo avviso pubblico e il verbale con cui l'Ambito territoriale ha ridotto da 1.200 a 600 euro l'importo destinato ai soggetti con disabilità gravissima. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto del minore, già beneficiario del contributo negli anni precedenti, a ottenere per il 2025 l'assegno nella misura massima di 1.200 euro, oltre alla maggiorazione del 10%. I motivi dedotti riguardavano la violazione della disciplina nazionale e regionale in materia di non autosufficienza, in particolare del Piano nazionale, delle deliberazioni regionali e del d.m. 26 settembre 2016, nonché eccesso di potere e travisamento dei fatti. Secondo la ricorrente, la disabilità gravissima e la precedente fruizione dell'assegno avrebbero comportato un diritto alla continuità del beneficio, alla misura massima e alla maggiorazione, senza possibilità di riduzione per insufficienza delle risorse. È stato inoltre dedotto il legittimo affidamento, sostenendo che la mancata rivalutazione dei disabili gravissimi già beneficiari imponesse di considerare la spesa storica come base vincolante per l'assegnazione delle risorse. Il Comune ha eccepito la cessazione della materia del contendere poiché nel corso del giudizio era stata corrisposta la somma di 10.920 euro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'accettazione della somma di 10.920 euro non comportava rinuncia alla maggiore somma richiesta, quantificata in 15.840 euro. Nel merito, ha affermato che l'assegno di cura è un contributo integrativo dell'indennità di accompagnamento e che il diritto alla sua erogazione deve essere previamente conformato dall'amministrazione mediante una graduatoria, tenendo conto delle risorse disponibili. Anche per le persone con disabilità gravissima la priorità massima nell'accesso ai fondi non si traduce in un diritto assoluto e automatico al beneficio, né alla sua misura massima. Le graduatorie relative alle diverse annualità sono autonome e la precedente percezione dell'assegno non genera un legittimo affidamento alla sua conservazione per gli anni successivi; l'amministrazione non è quindi vincolata al principio della spesa storica. La previsione regionale secondo cui i disabili gravissimi già valutati e già beneficiari non devono essere nuovamente sottoposti a valutazione riguarda gli adempimenti dei Comuni e degli Ambiti per la programmazione e quantificazione delle risorse, non elimina la necessità di valutare annualmente le domande sulla base delle risorse effettivamente assegnate. Il TAR ha inoltre rilevato che l'importo di 1.200 euro è previsto dalla disciplina regionale come importo massimo, non fisso. La ricorrente non aveva specificamente contestato l'arbitrarietà della scelta di ammettere l'intera platea dei disabili gravissimi con un assegno ridotto, né la mancata graduazione delle domande secondo i criteri sociali ed economici previsti dalla disciplina regionale. Le censure, pertanto, risultavano infondate e comunque non mirate rispetto ai criteri regionali di priorità. Sono rimaste ferme le determinazioni autonomamente assunte dal Comune in relazione a quanto già riconosciuto durante il giudizio. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022
L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.
L'assegno di cura regionale è qualificato come contributo integrativo dell'indennità di accompagnamento e non come prestazione assoluta e automatica.
artt. 2 e 3 d.m. 26 settembre 2016
Sono richiamati quali disposizioni della disciplina nazionale di riferimento per la non autosufficienza e la valutazione della disabilità gravissima.
d.G.R.C. n. 121/2023
Disciplina il Piano regionale per la non autosufficienza, successivamente aggiornato dalla d.G.R.C. n. 70/2024.
d.G.R.C. n. 70/2024, allegato B, paragrafo 2.2
Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario.
La disposizione riguarda gli obblighi degli enti per la programmazione annuale e la quantificazione delle risorse; non attribuisce un diritto automatico alla prosecuzione del beneficio, alla misura massima o al mantenimento della spesa storica.
art. 6 d.G.R.C. n. 70/2024
Stabilisce i criteri di priorità per l'ammissione al programma: priorità alla disabilità gravissima e, nell'ambito delle condizioni di disabilità, possibile graduazione in base alle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, valutate attraverso la scheda di valutazione e l'ISEE.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della fissazione dell'udienza di merito dopo la fase cautelare.
Massime di principio
- L'erogazione dell'assegno di cura, quale contributo integrativo delle prestazioni assistenziali fondamentali, non costituisce un diritto assoluto e automatico della persona con disabilità gravissima, ma deve essere conformata annualmente dall'amministrazione mediante una graduatoria e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
- La priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell'accesso ai fondi non comporta necessariamente il diritto alla misura massima del contributo né impedisce all'amministrazione di determinare una misura inferiore quando ciò avvenga nell'ambito della programmazione delle risorse disponibili.
- Le graduatorie relative a diverse annualità di erogazione dell'assegno di cura sono autonome; la precedente percezione del beneficio non crea un legittimo affidamento alla sua conservazione per le annualità successive e non vincola l'amministrazione al principio della spesa storica.
- La previsione secondo cui le persone con disabilità gravissima già valutate e già beneficiarie non devono essere nuovamente sottoposte a valutazione attiene alla programmazione e alla quantificazione annuale delle risorse da parte degli enti, senza escludere la valutazione annuale delle domande individuali in relazione alle risorse effettivamente assegnate.
- L'importo indicato dalla disciplina regionale come pari a 1.200 euro costituisce un limite massimo e non un importo fisso automaticamente dovuto; chi contesta la graduatoria deve specificamente dedurre l'illegittimità della scelta concreta dell'amministrazione e la violazione dei criteri regionali di priorità, non limitandosi ad affermare il diritto automatico alla misura massima.
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