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Sentenza

Sentenza n. 7014/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (i) della Determina del Capo del Centro Unico Contrattuale e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, prot. n. 1501/7/18-58 del 23 dicembre 2025, comunicata in pari data, tramite pec, prot. n. 1501/7/18-58-1, con la quale il Comando Generale ha escluso il RTI Modit Group S.r.l., di cui Modit Group S.r.l. è capogruppo mandataria, dalla “procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione/rinnovo di capi di vestiario per gli anni 2026-2029 - Lotto 1 - fornitura di n. 75.000 divise estive per il personale maschile (composte da una giubba e un pantalone) e n. 21.000 divise estive per il personale femminile (composte da una giubba, un pantalone e una gonna)” (CIG B6EBC28520); (ii) della nota prot. n. 1501/7/18-64-2-2025 in data 14 gennaio 2026, con la quale il Capo Servizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione Approvvigionamenti Servizio Appalti ha risposto all'istanza di annullamento in autotutela presentata dall'odierna ricorrente in data 8 gennaio 2026; (iii) del Verbale n. 01 della Commissione giudicatrice di gara, lotto 1, nella parte relativa all'esclusione del ricorrente e del Verbale n. 02 della Commissione giudicatrice di gara, lotto 1, nella parte in cui prende atto di quanto disposto nel Verbale n. 01; (iv) nei limiti di quanto contestato nel secondo motivo di ricorso, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, delle Specifiche Tecniche Maschili e Femminili e di tutti i documenti a essi allegati costituenti le lex specialis di gara del lotto 1 ossia, in particolare, degli articoli 16 e 21 del Disciplinare e della Parte II, Capo I delle Specifiche Tecniche Maschili e Femminili in relazione al Lotto 1; (v) dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 della gara o comunque del provvedimento di esito della gara, allo stato non conosciuto; (vi) di tutti gli atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti e con conseguente riammissione alla gara dell'odierna ricorrente previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, qualora sia stato nel frattempo stipulato, ai sensi dell'art. 121, comma 1 e/o 122 del D.Lgs. 104/2010 e comunque per il risarcimento del danno. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 05/03/2026: - del decreto prot. n. 50 in data 20 febbraio 2026, con il quale il Direttore della Direzione Approvvigionamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto l'aggiudicazione della gara al RTI composto da IN.Co.M. Spa (mandataria) Sinergy Group Srl Unipersonale e Nova Mosilana AS (mandanti); - della nota prot. 1501718752025 in data 23 febbraio 2026 con la quale il capo Servizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Direzione Approvvigionamenti servizio appalti ha comunicato l'aggiudicazione della gara in esame ai sensi dell'art. 90 comma1, lett. c) del D. Lgs. 36 2023 e con conseguente riammissione alla gara dell'odierna ricorrente previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, qualora sia stato nel frattempo stipulato, ai sensi dell'art. 121, comma 1 e o 122 del D. Lgs. 104 2010 e comunque per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202601071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di divise estive, nonché successiva aggiudicazione a un raggruppamento concorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava l'esclusione dal lotto 1 di una procedura aperta, avente a oggetto la fornitura di divise estive maschili e femminili, e la successiva aggiudicazione al raggruppamento controinteressato. La Commissione aveva rilevato la mancata presentazione, nella campionatura, di autonomi campioni della fodera rayon rossa per entrambe le versioni delle divise, del campione della fodera rayon bianca per la versione maschile e del supporto elettronico contenente i rapporti di prova in formato PDF. Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che la lex specialis non imponesse un autonomo campione della fodera rayon rossa e bianca, essendo tali materiali presenti nelle divise complete; deduceva inoltre che, anche in caso di obbligo di presentazione separata, le clausole fossero generiche e ambigue e imponessero l'attivazione del soccorso istruttorio. Quanto ai rapporti di prova, sosteneva di averli caricati in formato PDF sul portale telematico della gara e che la lex specialis non identificasse uno specifico supporto elettronico. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, contestava la legittimità degli articoli 16 e 21 del disciplinare e delle specifiche tecniche, nella parte in cui prevedevano l'esclusione per la mancata o incompleta presentazione dei materiali, deducendo il contrasto con i principi di fiducia, risultato e favor partecipationis. Con i motivi aggiunti riproponeva le medesime censure contro il provvedimento di aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare circa l'assenza di fumus boni iuris. In via preliminare ha rilevato che l'esclusione era sorretta da una motivazione plurima e che, trattandosi di atto plurimotivato, era sufficiente la tenuta di una sola delle ragioni poste a fondamento dell'esclusione. Il Collegio ha ritenuto legittima la causa di esclusione relativa alla mancata produzione di un autonomo campione della fodera rayon rossa per le divise maschili e femminili. Le specifiche tecniche qualificavano tale fodera come accessorio e ne stabilivano determinate caratteristiche tecniche; la parte II delle specifiche imponeva inoltre la presentazione, a pena di esclusione, di un congruo quantitativo di tutti gli accessori utilizzati per la realizzazione del manufatto. Secondo il TAR, la clausola era chiara: per alcuni materiali era previsto un quantitativo determinato, mentre per gli accessori era richiesto un quantitativo congruo, ma comunque autonomamente prodotto. La presenza della fodera all'interno delle divise complete non equivaleva alla presentazione del campione autonomo richiesto, anche perché la campionatura era necessaria per consentire verifiche e test di laboratorio sulle caratteristiche dei materiali. Il soccorso istruttorio non era utilizzabile, poiché avrebbe comportato la produzione di documenti o materiali ulteriori e quindi un'integrazione dell'offerta tecnica, non consentita in caso di incompletezza o indeterminatezza dell'offerta. Il TAR ha inoltre escluso che la prescrizione avesse carattere meramente formale: la campionatura svolgeva una funzione sostanziale, permettendo alla Commissione di verificare autonomamente la conformità dei materiali e di attribuire il relativo punteggio. La disponibilità della fodera incorporata nelle divise non garantiva né un quantitativo sufficiente né l'integrità del materiale per i test, potendo le operazioni di rimozione alterarlo. Ritenuta sufficiente la legittimità di tale causa di esclusione, il Collegio non ha dovuto fondare la decisione sulle ulteriori contestazioni relative alla fodera rayon bianca e ai rapporti di prova. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in complessivi € 8.000,00, da corrispondere per metà al Ministero resistente e per metà al controinteressato, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 16 del Disciplinare di gara

    L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nelle specifiche tecniche, pena l'esclusione dalla procedura di gara

    La campionatura richiesta costituisce parte integrante dell'offerta tecnica e la sua mancata o incompleta presentazione può determinare l'esclusione quando prevista dalla lex specialis.

  • art. 21 del Disciplinare di gara

    Qualora la campionatura presentata non risponda a quanto richiesto nel predetto documento, il concorrente verrà escluso dalla gara

    La Commissione deve verificare la conformità della campionatura alle specifiche tecniche e l'inottemperanza alle prescrizioni può comportare l'esclusione.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per integrare l'offerta tecnica mediante la produzione di ulteriori materiali o documenti mancanti, quando l'integrazione modificherebbe o completerebbe l'offerta.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base della comunicazione del provvedimento di esclusione e dell'aggiudicazione.

  • artt. 121, comma 1, e 122 c.p.a.

    Sono richiamati nelle domande della ricorrente per l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, ma il TAR, respingendo il ricorso, non ha disposto tale misura.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Norme processuali richiamate nell'intestazione e nella trattazione del rito appalti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede, a pena di esclusione, la presentazione di un congruo quantitativo degli accessori utilizzati per la realizzazione del prodotto, l'operatore economico deve presentare un campione autonomo e idoneo di ciascun accessorio; non è sufficiente che il materiale sia incorporato nel prodotto finito.
  • La campionatura richiesta per consentire verifiche tecniche o test di laboratorio costituisce un elemento sostanziale dell'offerta tecnica e non una mera formalità documentale; la sua omissione può giustificare l'esclusione se la lex specialis lo prevede chiaramente.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire successivamente campioni, documenti o altri elementi mancanti dell'offerta tecnica, quando ciò comporti l'integrazione o il completamento dell'offerta oltre il termine di presentazione.
  • La presenza di un materiale accessorio all'interno del manufatto completo non assicura necessariamente la possibilità di verificarne autonomamente la conformità tecnica, ove il materiale possa essere insufficiente o alterato durante la rimozione e la lex specialis richieda una campionatura separata.
  • Un provvedimento di esclusione fondato su una pluralità di motivi resiste all'impugnazione quando almeno una delle ragioni autonome poste a suo fondamento risulti legittima.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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