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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13075/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello (giudice dell'esecuzione) che aveva riconosciuto, ai fini della determinazione della pena da eseguire per il reato ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la fungibilità dell'intera detenzione sofferta dal 4/10/2006 al 24/02/2009 (originariamente relativa a condanna per art. 73), ritenendo quel reato cessato il 1/2/2009. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che l'art. 657, comma 4, c.p.p. consente di computare come pene espiate senza titolo in funzione di fungibilità solo la custodia o le pene espiate dopo la commissione (o dopo la cessazione) del reato per il quale si procede; pertanto, soltanto il periodo dal 1/2/2009 al 24/2/2009 poteva essere considerato fungibile e non l'intero arco 4/10/2006-24/2/2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione. Dato che il reato permanente ex art. 74 è cessato il 1/2/2009, soltanto la frazione di pena sofferta dal 1/2/2009 al 24/2/2009 poteva essere computata in fungibilità. L'uso, invece, dell'intero periodo precedente (dal 4/10/2006) avrebbe fatto precedere la pena al reato, contrario alla lettera dell'art. 657, comma 4, e alla giurisprudenza costituzionale. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p., comma 4

    "sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"

    La norma limita la fungibilità alle sole misure cautelari o pene espiate successive alla commissione (o alla cessazione, se reato permanente) del reato per il quale si esegue la pena: non è possibile computare periodi di detenzione anteriori alla commissione/cessazione, per evitare che la pena preceda il reato e che l'istituto diventi una "riserva di impunità".

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il reato in questione è qualificato come reato permanente; per l'applicazione della fungibilità rileva la data di cessazione della permanenza (qui ritenuta 1/2/2009): solo il periodo di pena successivo a tale cessazione può essere computato.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Reato per il quale l'imputato aveva scontato la detenzione inizialmente; la successiva unificazione delle pene in sede esecutiva ha reso quella detenzione "senza titolo" ai fini della richiesta di fungibilità per altro reato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 198 del 7 luglio 2014

    "...lo sbarramento temporale fissato dall'art. 657, comma 4, c.p.p. ... è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una 'riserva di impunità'... la pena segua, e non già preceda, il reato..."

    La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del limite temporale dell'art. 657 c.p.p., motivandolo con esigenze di prevenzione e coerenza logico-giuridica: la pena non può precedere il fatto e l'applicazione della fungibilità deve essere temporalmente successiva al reato per il quale si esegue la pena.

Massime di principio

  • La computabilità in fungibilità di periodi di detenzione "senza titolo" è ammessa soltanto per il tempo di pena scontato successivamente alla commissione (o alla cessazione, nel caso di reato permanente) del reato per cui si deve eseguire la pena.
  • Nei reati permanenti occorre stabilire con precisione la data di cessazione della permanenza: soltanto la detenzione scontata dopo tale data può essere utilizzata in funzione di fungibilità.
  • Se l'atto di accusa indica periodi generici (es. "fino a febbraio 2009"), in favore del reo si può interpretare la cessazione al primo giorno del mese, ma ciò non autorizza a computare periodi anteriore alla cessazione del reato ai fini della fungibilità.
  • Quando la detenzione diventa "senza titolo" per effetto di unificazioni o provvedimenti esecutivi successivi, va comunque rispettato il vincolo temporale dell'art. 657, comma 4: non è possibile trasformare la detenzione pregressa in una riserva di impunità.
  • In casi dubbi la Corte d'appello (giudice dell'esecuzione) deve riesaminare la decorrenza temporale delle condanne e la data di cessazione dei reati permanenti e computare in fungibilità solo la porzione temporale conforme all'art. 657 c.p.p.; decisioni difformi sono annullabili in cassazione.

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