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Sentenza

Sentenza n. 799/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento 1) del Decreto del Prefetto della Provincia di Macerata (Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 22/12/2025), notificato a mezzo PEC in data 10.01.2026, con il quale è stato fatto divieto al Sig. -OMISSIS- di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S.; 2) del Decreto del Questore della Provincia di Macerata (Prot. -OMISSIS- del 10.01.2026), notificato a mezzo PEC in data 10.01.2026, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo n. -OMISSIS- intestata al ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali a entrambi i provvedimenti, ivi compreso il verbale di sequestro cautelare del 29.09.2025.

Giustizia amministrativa202600367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso sportivo e verbale di sequestro cautelare

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Prefetto di Macerata adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con cui gli era stato vietato di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materia esplodente, nonché il decreto del Questore con cui era stata revocata la licenza di porto di fucile per uso sportivo, chiedendo altresì l'annullamento degli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, incluso il verbale di sequestro cautelare. Prima della decisione, il ricorrente ha notificato alle amministrazioni una dichiarazione di rinuncia al ricorso, nel rispetto del termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo rituale la dichiarazione notificata alla pubblica amministrazione almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il giudice ha affermato che il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto interesse alla decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio. Le spese sono state compensate, considerando la vicenda complessiva e il deposito da parte della pubblica amministrazione del solo atto di costituzione formale. Il contributo unificato resta a carico della parte che lo ha anticipato.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ma il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza

    La rinuncia rituale al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; il rispetto di tale formalità consente di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Prevede l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti; non costituisce tuttavia la ragione dell’estinzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, nel rispetto dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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