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Sentenza

Sentenza n. 3235/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 474/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che vietava il transito degli autocaravan in un tratto stradale della località Cala Moresca/Barracconi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione chiedeva l’annullamento dell’ordinanza nella parte relativa al divieto di transito degli autocaravan. In primo grado e in appello deduceva la violazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992, sostenendo che il divieto fosse stato utilizzato per impedire il campeggio e la sosta, anziché per esigenze proprie della circolazione; la violazione dell’art. 185 del Codice della strada, che assoggetta gli autocaravan alla stessa disciplina degli altri veicoli quanto alla circolazione e ai divieti; illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione della misura, anche perché riferita indistintamente a tutti gli autocaravan, inclusi quelli di minori dimensioni; violazione dell’art. 64 c.p.a., per avere il TAR valorizzato nozioni di fatto non dimostrate. L’appello contestava inoltre la ricostruzione dei presupposti del divieto operata dal TAR, secondo cui la strada era sterrata, caratterizzata da restringimenti e difficoltà di incrocio, con conseguente esigenza di garantire il transito dei mezzi di soccorso e antincendio.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma a sorreggere l’atto; il rigetto delle censure contro tale ragione rende superfluo l’esame delle altre. Nel merito, ha ritenuto legittimo il divieto perché fondato sulle concrete caratteristiche della strada, interamente sterrata, con restringimenti e difficoltà di manovra, nonché sull’esigenza di evitare l’intasamento e garantire l’accesso dei mezzi di soccorso e antincendio. L’art. 6, comma 4, lett. b), del Codice della strada consente all’ente proprietario di stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche per determinate categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali della strada; tale potere può essere esercitato distinguendo i veicoli in ragione delle loro caratteristiche concrete e della maggiore capacità di ostacolare la circolazione. L’art. 185 non impedisce una disciplina differenziata degli autocaravan quando la differenziazione sia giustificata dalle loro peculiari caratteristiche costruttive e dimensionali. Il divieto generalizzato per gli autocaravan non è stato ritenuto illogico o sproporzionato, poiché tali mezzi sono ordinariamente più ingombranti e meno agili delle autovetture e, nel contesto considerato, potevano ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso. Il richiamo alla nota prefettizia sulla sosta non è stato ritenuto decisivo né costitutivo del potere esercitato dal Comune. Le decisioni in materia di circolazione stradale sono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, non ravvisate nel caso concreto. L’appellante è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, per le spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 285/1992

    L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade

    La disposizione consente di introdurre divieti di transito riferiti a utenti individuati in base alle caratteristiche dei veicoli, quando la misura sia giustificata dalle esigenze della circolazione o dalle caratteristiche strutturali della strada.

  • art. 6, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 285/1992

    L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 vietare o limitare il parcheggio o la sosta dei veicoli

    Il potere di vietare o limitare parcheggio e sosta è distinto dal potere di imporre divieti e limitazioni di transito previsto dalla lettera b), pur essendo strumentale alle medesime finalità di sicurezza e ordinata circolazione.

  • art. 185, comma 1, d.lgs. n. 285/1992

    I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli

    La parità di disciplina degli autocaravan rispetto agli altri veicoli non esclude una differenziazione fondata sulle loro caratteristiche peculiari, purché la misura sia giustificata da concrete esigenze della circolazione.

  • art. 54, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 285/1992

    autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente

    La definizione evidenzia la speciale carrozzeria e le caratteristiche proprie dell’autocaravan, elementi che possono giustificare specifiche regole di circolazione.

  • art. 64 c.p.a.

    La censura relativa all’utilizzo di prove e nozioni di fatto non è stata accolta, poiché la legittimità del divieto risultava comunque fondata sulle concrete caratteristiche della strada e sulle caratteristiche ordinarie degli autocaravan, nell’ambito della discrezionalità amministrativa in materia di circolazione.

Massime di principio

  • In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente a sorreggere il dispositivo è idonea a mantenerlo fermo; il giudice può pertanto assorbire le censure relative alle altre motivazioni, poiché il loro esame non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.
  • L’art. 6, comma 4, lett. b), del Codice della strada consente all’ente proprietario di vietare o limitare il transito anche nei confronti di una tipologia di veicoli individuata in ragione delle sue caratteristiche costruttive e dimensionali, quando il divieto sia collegato alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada.
  • L’art. 185 del Codice della strada, nel sottoporre gli autocaravan alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli, non impedisce una disciplina differenziata quando essa sia giustificata dalle peculiari caratteristiche degli autocaravan e da concrete esigenze di sicurezza e ordinata circolazione.
  • Le scelte amministrative in materia di regolamentazione della circolazione stradale sono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza; non è irragionevole vietare il transito degli autocaravan su una strada stretta, sterrata e difficilmente percorribile, se la loro ordinaria maggiore ingombrosità può ostacolare la circolazione e l’accesso dei mezzi di soccorso.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàOrgani degli enti localiAppello
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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