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Sentenza

Sentenza n. 674/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza - alla sentenza n.506/2024 del 9 aprile 2024, resa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro;

Giustizia amministrativa202501558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 506/2024, passata in giudicato il 10 ottobre 2024, con cui era stato riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e il Ministero era stato condannato all’accredito complessivo di euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Nonostante la notificazione della sentenza, la trasmissione dei dati necessari e le reiterate richieste di adempimento, l’Amministrazione non aveva accreditato l’importo e non aveva consentito l’accesso alla piattaforma informatica della Carta del docente. La ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza contestare sostanzialmente l’inadempimento né fornire elementi sul procedimento di pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che l’art. 112, comma 2, c.p.a. consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Poiché la sentenza civile conteneva una condanna esecutiva, era divenuta definitiva, era stata ritualmente notificata e non era stata eseguita, il Ministero è stato obbligato ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori stabiliti dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato disposto sin d’ora l’intervento sostitutivo, con nomina a commissario ad acta del Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, attivabile su istanza di parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario

    La disposizione consente di azionare davanti al giudice amministrativo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La penalità di mora può essere fissata quando l’inadempimento dell’amministrazione persiste senza giustificazione, gli adempimenti sono semplici e la misura non determina un effetto manifestamente iniquo.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicato per la determinazione della penalità di mora.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di dare o fare.
  • Quando il giudicato civile contiene una condanna chiara e precettiva, è stato definitivamente accertato e notificato all’amministrazione, la persistente mancata esecuzione legittima l’ordine giudiziale di adempimento entro un termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può disporre sin dalla sentenza l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, da attivarsi su istanza di parte dopo l’inutile decorso del termine concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile in presenza di un inadempimento ingiustificato, di obblighi esecutivi non complessi e quando la misura non produca un effetto manifestamente iniquo; può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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