Cassazione Civile, Ordinanza n. 19527/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2010 emesso con metodo sintetico (redditometro), fondato anche sulle spese per incrementi patrimoniali rappresentate dalla stipula di due polizze assicurative da euro 400.000 ciascuna. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendone l'annullamento per ritenuta mancanza di prova della delega del funzionario firmatario e per asserita decadenza dell'ufficio. In appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma integrale della decisione, con riconoscimento della validità della delega, della tempestività dell'azione accertativa e dell'infondatezza delle contestazioni di merito, anche perché il contribuente non aveva dimostrato la disponibilità di una provvista non imponibile idonea a finanziare le spese. Avverso la sentenza d'appello il contribuente aveva poi proposto ricorso per revocazione, respinto dalla CTR; successivamente aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per mancato rilievo del giudicato interno sulla tardività della produzione documentale relativa alla delega; 2) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 4 d.lgs. 261/1999 per asserita inesistenza della notificazione dell'avviso, anche perché eseguita tramite operatore postale privato; 3) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c. per asserita decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo; 4) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e vizio di motivazione per omesso esame dell'allegazione del contribuente circa la disponibilità di una provvista patrimoniale non imponibile sufficiente a coprire gli incrementi patrimoniali.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi, ritenendo il ricorso per cassazione tardivo e quindi inammissibile. Ha osservato che la notificazione del ricorso per revocazione della sentenza d'appello equivale, per entrambe le parti, a notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione. Poiché il ricorso era stato notificato solo il 25 gennaio 2018, a fronte della notifica del ricorso per revocazione avvenuta il 14 novembre 2017, e non risultava concessa alcuna sospensione del termine ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il ricorso risultava oltre il termine breve. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando il contribuente alle spese di lite e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma primo, nn. 3 e 4; n. 2 [ma 3]; n. 3; nn. 3 e 5
Viene richiamato solo come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è tardivo e quindi inammissibile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro della denunciata omessa pronuncia sul giudicato interno.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta violazione dei limiti dell'appello e al giudicato interno.
art. 140 c.p.c.
Richiamato nei motivi secondo e terzo per contestare la notificazione dell'atto impositivo e per collegarla alla pretesa decadenza dell'ufficio.
art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999
Richiamato per sostenere l'inesistenza della notificazione eseguita tramite operatore postale privato.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento sintetico.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel quarto motivo in relazione all'onere del contribuente di provare la disponibilità di risorse patrimoniali non imponibili idonee a giustificare gli incrementi patrimoniali.
art. 398, comma 4, c.p.c.
La Corte afferma che la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione produce effetto solo dalla comunicazione del provvedimento che la concede; la semplice istanza non sospende di per sé il termine.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del c.d. doppio contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La notificazione della citazione per revocazione di una sentenza d'appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Quando sia stata proposta revocazione contro la sentenza impugnata, la tempestività del successivo ricorso per cassazione va verificata non solo rispetto al termine lungo, ma anche rispetto al termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto di revocazione.
- La proposizione dell'istanza di sospensione del termine per ricorrere per cassazione non sospende automaticamente il termine: l'effetto sospensivo opera solo dalla comunicazione del provvedimento che accoglie la sospensione.
- In presenza di tardività del ricorso per cassazione, la Corte dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito e regola le spese secondo la soccombenza.
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