Sentenza n. 1352/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a opere edilizie asseritamente abusive, comprendenti ampliamento della volumetria interrata, cambio di destinazione d’uso, realizzazione di una rampa e di più cancelli e difformità dell’area a verde
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria, illogicità, sviamento e violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la maggior parte delle opere contestate fosse stata assentita dal condono edilizio del 1991; quanto al cambio di destinazione d’uso, hanno affermato di avere ripristinato la destinazione a deposito mediante il divieto di utilizzo dell’area con autoveicoli; hanno inoltre lamentato la genericità della contestazione relativa all’area a verde. In secondo luogo, hanno dedotto violazione dell’art. 37 d.P.R. 380/2001, dei principi di proporzionalità, legalità e ragionevolezza ed eccesso di potere, sostenendo che le opere costituissero modeste difformità, non incidenti su volumetria o sagoma, eventualmente soggette a SCIA o edilizia libera e alla sanzione pecuniaria, anziché alla demolizione. In terzo luogo, hanno contestato la propria parziale legittimazione passiva, affermando che il cancello realizzato con rete metallica e paletti delimitasse l’accesso a una proprietà altrui e che l’area a verde fosse esterna al lotto. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento di sospensione in autotutela dell’ordinanza per supplemento istruttorio; successivamente i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure edilizie. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando sia la sospensione in autotutela dell’ordinanza impugnata per supplemento istruttorio, sia soprattutto la dichiarazione del 19 giugno 2026 con cui i ricorrenti hanno espressamente affermato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha distinto il sopravvenuto difetto di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa, mentre l’improcedibilità ricorre quando una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. In applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte del ricorrente, il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, sia venuto meno l’interesse alla pronuncia di annullamento. Spese compensate per la natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata.
art. 35 c.p.a.
Prevede l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando una situazione sopravvenuta rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia giudiziale.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti con riferimento all’obbligo di motivazione e alle contestazioni di difetto di istruttoria; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla legittimità dell’ordinanza di demolizione e alla legittimazione passiva; la questione non è stata decisa per l’improcedibilità del ricorso.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’applicabilità della sanzione pecuniaria alle modeste difformità; il motivo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, una situazione di fatto o di diritto nuova rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta, anche a seguito di un provvedimento amministrativo sopravvenuto e della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere ricorre soltanto quando l’attività successiva dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente; se la sopravvenienza non è integralmente satisfattiva ma rende comunque inutile la pronuncia, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- In forza del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità quando il ricorrente, prima della decisione, dichiara espressamente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, senza procedere all’esame dei motivi di merito.
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