Sentenza del 21/03/2018 n. 7031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’accertamento relativo all’anno 1999 per IVA, IRPEF e IRAP, determinato sulla base dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, contestando in particolare la tardività dell’accertamento, l’applicabilità della proroga biennale, la validità dei parametri per mancanza del parere del Consiglio di Stato, l’insufficienza del mero scostamento dagli standard statistici, l’assenza di adeguata motivazione dell’avviso e l’omessa valutazione degli elementi forniti per giustificare il reddito dichiarato. L’accertamento era stato emesso dopo la mancata partecipazione del contribuente all’invito al contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo, ma ha escluso la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, riconoscendo l’applicabilità della proroga biennale prevista dalla legge. Ha inoltre affermato che i parametri costituiscono strumenti legittimi di accertamento e che, quando il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ma il contribuente non partecipi, l’Amministrazione non deve fornire ulteriori elementi personalizzati oltre allo scostamento rilevato. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.250,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Disciplina i termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria può notificare gli avvisi di accertamento. Nel caso concreto la Corte ha escluso la decadenza anche in considerazione della proroga biennale prevista dalla legge.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
La proroga biennale dei termini di accertamento opera "in assenza di deroghe contenute nella legge".
La proroga biennale è stata ritenuta applicabile anche quando il contribuente non abbia utilizzato, o non abbia potuto utilizzare, gli strumenti di definizione previsti dalla legge, poiché tutela l’interesse dell’Amministrazione all’accertamento e alla riscossione.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 183
Costituisce la base legislativa per l’elaborazione dei parametri destinati alla determinazione presuntiva di ricavi, compensi e volume d’affari.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell’attività svolta.
Il decreto è stato qualificato come provvedimento amministrativo generale, non avente natura regolamentare; pertanto, la sua validità non richiedeva il preventivo parere del Consiglio di Stato.
Legge n. 400 del 1988, art. 17
La Corte ha ritenuto non applicabile l’obbligo di acquisire il parere del Consiglio di Stato, poiché il D.P.C.M. sui parametri non costituisce un regolamento né un atto normativo secondario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina le modalità di rettifica dei redditi d’impresa. L’accertamento basato su parametri o studi di settore è legittimo quando il contraddittorio sia stato attivato e il contribuente non abbia fornito elementi contrari.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiede la motivazione dell’avviso di accertamento. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente, poiché il contribuente, invitato al contraddittorio, non aveva partecipato né prodotto giustificazioni.
Legge n. 212 del 2000
È stata invocata dal contribuente in relazione ai termini dell’accertamento e ai principi di tutela del contribuente, ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
Art. 53 della Costituzione
Esprime il principio della capacità contributiva. La Corte ha ritenuto compatibile con tale principio l’accertamento standardizzato, purché sia garantito il contraddittorio con il contribuente.
Art. 2697 del codice civile
Regola l’onere della prova. In materia di parametri e studi di settore, lo scostamento costituisce una presunzione semplice, il cui valore probatorio si consolida quando il contribuente, regolarmente invitato, non partecipa al contraddittorio e non fornisce elementi contrari.
Massime di principio
- L’accertamento fondato su parametri o studi di settore non è automaticamente illegittimo per il solo fatto di basarsi su uno scostamento dal reddito dichiarato.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: l’Amministrazione deve attivarlo, ma se il contribuente non partecipa o non offre spiegazioni documentate, l’ufficio può fondare la pretesa anche sul solo disallineamento rispetto agli standard.
- Il contribuente che intenda contestare un accertamento standardizzato deve partecipare al contraddittorio e produrre elementi concreti, specifici e documentati relativi alla propria situazione economica e all’attività svolta.
- La mancata partecipazione all’invito al contraddittorio può impedire di contestare efficacemente, in seguito, l’assenza di una personalizzazione dell’accertamento.
- Un decreto che elabori parametri fiscali può essere qualificato come provvedimento amministrativo generale e non come regolamento; in tal caso non è necessariamente richiesto il parere preventivo del Consiglio di Stato.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono rispettare il principio di autosufficienza: documenti, allegazioni e fatti decisivi devono essere specificamente indicati e, quando necessario, riprodotti nel ricorso.
- La proroga dei termini di accertamento prevista dalla legge può operare anche quando il contribuente non abbia aderito agli strumenti di definizione agevolata, salvo specifiche deroghe legislative.
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