Sentenza n. 4511/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- D.A.spo. Div. Ant.MP del Questore della Provincia di Monza e della Brianza del 29.5.2026 disposto nei confronti degli odierni ricorrenti con il quale è stato vietato ai sensi dell’art. 6 della Legge 401/1989 e per la durata di un anno, “di accedere in tutti luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive dei campionati e tornei di calcio nazionali ed internazionali…”, nonché di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore della Provincia di Monza e della Brianza, della durata di un anno, che vietava l’accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni calcistiche nazionali e internazionali
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari del DASPO)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il DASPO adottato il 29 maggio 2026, contestando la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 6 della legge n. 401/1989. La misura era motivata con l’asserita violazione dell’art. 482 c.p.: al gate dello stadio i ricorrenti avevano esibito biglietti digitali con codici a barre già utilizzati per la stessa partita, recanti dati anagrafici modificati e non corrispondenti al reale acquirente. La Questura aveva ritenuto che il tentativo di accedere senza titolo idoneo fosse lesivo dell’ordine e della sicurezza pubblica e pericoloso per l’impianto. I ricorrenti hanno dedotto che l’uso di biglietti asseritamente contraffatti, in assenza di violenza o di ulteriori condotte concretamente pericolose, non integra la specifica pericolosità richiesta per il DASPO.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Ha interpretato restrittivamente l’art. 6 della legge n. 401/1989, rilevando che la condotta contestata — pacifica, sebbene fraudolenta — non rientra nelle fattispecie che legittimano la misura quando non produce disordini o turbative e non pone oggettivamente in pericolo la sicurezza o l’ordine pubblico. I ricorrenti erano stati fermati al gate mentre esibivano i biglietti, senza essere entrati nello stadio né aver così realizzato una situazione di pericolo. È stato accolto il profilo di eccesso di potere per carenza dei presupposti e manifesta illogicità; resta possibile che la condotta sia sanzionata ad altro titolo. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00, oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
che la previsione delle condotte che abilitano all’emissione del daspo sportivo va quindi interpretata in senso restrittivo, escludendo la possibilità di emettere la misura in presenza di condotte non violente o che oggettivamente non pongono in pericolo la sicurezza o l'ordine pubblico;
La disposizione va interpretata restrittivamente: il DASPO è ammesso per le condotte tipizzate dalla legge, non per comportamenti non violenti che, in concreto, non pongano in pericolo la sicurezza o l’ordine pubblico.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989, in quanto misura fondata su fattispecie tipiche, va interpretato restrittivamente e non può essere esteso a condotte non violente che non abbiano prodotto disordini o turbative e che oggettivamente non pongano in pericolo la sicurezza o l’ordine pubblico.
- Il tentativo pacifico, ancorché fraudolento, di accedere a uno stadio mediante l’esibizione di un biglietto non idoneo non integra, da solo, i presupposti del DASPO quando l’interessato sia fermato al gate e la condotta non abbia concretamente creato una situazione di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico.
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