Cassazione Penale, Sentenza n. 3826/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze in sede esecutiva e aveva determinato il trattamento sanzionatorio complessivo. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e contraddittorietà, evidenziando che il giudice dell'esecuzione aveva indicato in modo erroneo quale fosse la sentenza presa a riferimento per il reato più grave (avendo indicato una pena di "anni uno" mentre la sentenza citata aveva inflitto un mese di reclusione), e che i provvedimenti (ordinanza e successiva correzione del 15/04/2021) non riportavano in modo intellegibile i dati delle singole sentenze oggetto di unificazione (date, pena applicata, riferimenti ai titoli). Inoltre il fascicolo non conteneva i titoli/atti da cui risultavano le condanne, documenti che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire d'ufficio.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di intellegibilità e contraddittorietà della motivazione e per incompletezza dei documenti trasmessi. Ha annullato l'ordinanza impugnata, comprensiva della correzione del 15/04/2021, e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio, sottolineando la necessità che il giudice dell'esecuzione indichi chiaramente le sentenze considerate, le date e le pene, e acquisisca i titoli rilevanti.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Riferimento all'unificazione ex art. 671 c.p.p. come base dell'istanza di continuazione; la Corte osserva che i provvedimenti impugnati richiamano unificazione ma non riportano in modo corretto e intellegibile i dati delle sentenze assunte a riferimento.
Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015 (Malich, Rv. 265011)
Richiamata la giurisprudenza che impone al giudice dell'esecuzione di acquisire d'ufficio i titoli (le sentenze/atti) necessari per valutare l'istanza di continuazione in sede esecutiva; l'assenza di tali titoli nel fascicolo impedisce la verifica del ragionamento del giudice.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando decide sulla continuazione in sede esecutiva, deve indicare chiaramente le singole sentenze prese in considerazione (date, reati, pene) e specificare quale sia il reato "più grave" assunto a base del calcolo del trattamento sanzionatorio; la mancata indicazione o l'indicazione errata può determinare l'annullamento del provvedimento.
- I provvedimenti di correzione devono essere coerenti e leggibili unitamente al provvedimento originario; correzioni che non chiariscono le incongruenze o che introducono ulteriori ambiguità non suppliscono al vizio di motivazione.
- Il fascicolo trasmesso dal giudice dell'esecuzione deve contenere i titoli (le sentenze/atti) relativi alle condanne per le quali si chiede la continuazione in sede esecutiva; tali documenti devono essere acquisiti d'ufficio e la loro assenza impedisce la valutazione di legittimità.
- In casi di discordanza tra le indicazioni del giudice dell'esecuzione e le sentenze effettive (es. pena indicata in modo errato), il ricorso è fondato se la discrepanza incide sulla logica del calcolo della pena complessiva o sulla determinazione del reato più grave.
- Per il difensore: verificare sempre che nel provvedimento siano riportati correttamente i dati delle sentenze e, in caso di errori o mancanze documentali, chiedere l'acquisizione dei titoli o proporre ricorso per vizio di motivazione e incompletezza dell'istruttoria.
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