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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 120/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censura la decisione perché la Corte d'appello avrebbe attribuito apoditticamente il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale deducendolo solo dalla realizzazione dell'elemento materiale (omessa/distrutta sottrazione della contabilità), senza fornire elementi idonei a dimostrare l'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori. Lamenta altresì che, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato al curatore, sarebbe possibile una ricostruzione dell'attivo e del volume d'affari, e che pertanto avrebbe dovuto essere valutata l'ipotesi meno grave prevista dall'art. 217, comma 2, legge fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'elemento soggettivo: ha escluso che la motivazione della Corte d'appello abbia adeguatamente dimostrato il dolo specifico necessario per la qualificazione in bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l.f.). Ha però respinto come generiche e infondate le obiezioni relative alla possibilità di ricostruzione dei conti da parte del curatore. Per difetto di motivazione circa il dolo specifico la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - art. 216

    L'art. 216 disciplina la bancarotta fraudolenta documentale e presuppone, oltre all'elemento materiale (sottrazione, distruzione o mancata tenuta della contabilità), un dolo specifico consistente nell'intento di arrecare pregiudizio ai creditori; tale dolo non può essere desunto meccanicamente dalla sola realizzazione dell'elemento materiale senza adeguata motivazione probatoria.

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - art. 217, comma 2

    L'art. 217, comma 2, riguarda una fattispecie meno grave di bancarotta documentale che può richiedere dolo non specifico; ove la prova del dolo specifico manchi, è necessario valutare se ricorre la fattispecie di cui a quest'articolo piuttosto che quella più grave di cui all'art. 216.

Massime di principio

  • Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216) il giudice deve provare con motivazione adeguata il dolo specifico, ossia l'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori; non è sufficiente limitarsi a constatare l'omessa o distrutta tenuta delle scritture.
  • La mera realizzazione dell'elemento materiale (sottrazione o mancata consegna della contabilità) non consente da sola di inferire la fraudolenza: il giudice deve esaminare e motivare perché altre spiegazioni (es. perdita, smarrimento, o tentativo di giustificazione) risultano inefficaci o non credibili.
  • Se la motivazione sull'elemento soggettivo è apparente o apodittica, la sentenza può essere annullata dalla Corte di cassazione con rinvio per un nuovo esame limitato al punto controverso.
  • L'eventuale possibilità per il curatore di ricostruire patrimonio e volume d'affari non è, di per sé, decisiva ai fini dell'integrazione del reato più grave; la rilevanza di tale circostanza va valutata e motivata dal giudice.
  • In presenza di dubbi sulla prova del dolo specifico occorre valutare la sussistenza della fattispecie meno grave (art. 217, comma 2) anziché qualificare automaticamente la condotta come bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216.
  • Nella motivazione il giudice deve evitare di confondere il movente (le ragioni che hanno spinto l'agente) con il dolo specifico richiesto dalla norma penale; il movente non sostituisce la prova dell'intento di arrecare pregiudizio ai creditori.
  • Difese consistenti nel fornire spiegazioni alternative plausibili sulla mancanza della contabilità (es. dichiarazioni di sottrazione, smarrimento o errori) richiedono un confronto argomentato e non possono essere liquidate con affermazioni apodittiche di incredibilità.

Testo integrale

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