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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35008/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal decreto dirigenziale con cui una regione ha intimato ai proprietari di terreni siti in area prospiciente un corso d’acqua tombato di predisporre un progetto e di eseguire lavori di adeguamento idraulico del tombamento, per la messa in sicurezza dell’area dopo un esposto di residenti. Il tribunale specializzato ha rigettato l’originario ricorso ritenendo: la ritualità del contraddittorio procedimentale; la competenza regionale in materia di polizia idraulica, perché il corso d’acqua apparteneva al reticolo idrografico regionale; la qualità dei ricorrenti di proprietari/utilizzatori abusivi dell’area soprastante il tombamento; e la loro soggezione a un obbligo contributivo ai sensi della disciplina sulle opere idrauliche, non a un obbligo risarcitorio. In cassazione i ricorrenti hanno proposto nove motivi: (1)-(3) nullità della sentenza per omessa istruttoria, mancata pronuncia sulle istanze istruttorie e pretermissione del contraddittorio, anche per mancata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni; (4) violazione di legge e omesso esame di elementi istruttori per contestare la natura demaniale e l’appartenenza del rio al reticolo regionale, con conseguente difetto di competenza della regione; (5) errata individuazione del titolo dell’obbligo imposto, sostenendo di non essere concessionari né utilizzatori abusivi e di dover solo rilasciare l’area; (6) insussistenza di un vantaggio a loro favore dalle opere e, quindi, insussistenza di un obbligo contributivo; (7) erronea mancata applicazione del criterio di imputazione della spesa al soggetto che abbia causato l’ostruzione del corso d’acqua; (8) omessa pronuncia sulla natura della strada comunale e sulla qualità del comune come frontista; (9) sopravvenuta inattualità dell’istruttoria per l’eliminazione della recinzione e mancato esame di fotografie depositate. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ricordando l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella gestione dell’istruttoria e nella decisione della causa quando ritenga il processo maturo per la decisione, e ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi nella misura in cui miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto irrilevante la dedotta responsabilità di terzi, perché l’amministrazione aveva preteso un contributo alle spese e non un risarcimento, e ha escluso che l’asserita omissione di pronuncia potesse essere fatta valere con ricorso alle Sezioni Unite, essendo eventualmente esperibile l’istanza di rettificazione davanti al TSAP. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla pretesa lesione del contraddittorio e sull’omessa istruttoria, perché il giudice di merito può valutare discrezionalmente rilevanza e necessità delle prove e può ritenere la causa matura per la decisione senza fissare ulteriori udienze istruttorie. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi diretti a contestare la qualificazione del corso d’acqua, la competenza regionale, la qualità dei ricorrenti e la ripartizione dei costi, in quanto le doglianze tendevano a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione. È stata inoltre esclusa la decisività della doglianza relativa all’omessa pronuncia sulla strada comunale/frontista, osservando che, anche a volerla esaminare, non avrebbe mutato l’esito della controversia; in più, per l’omessa pronuncia davanti al TSAP il rimedio indicato è l’istanza di rettificazione al medesimo giudice speciale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 157 R.D. 1775/1933

    richiamato dai ricorrenti per dedurre nullità processuali; la Corte non ne ravvisa violazione decisiva.

  • art. 162 R.D. 1775/1933

    richiamato a sostegno delle censure sul contraddittorio e sull'istruttoria; non conduce all'accoglimento.

  • art. 180 R.D. 1775/1933

    invocato per lamentare la mancata udienza di precisazione delle conclusioni; la Corte afferma che la rimessione della causa alla decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice quando la causa sia matura.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro del diritto di difesa; la Corte esclude la lesione, poiché il contraddittorio è stato assicurato e la causa poteva essere decisa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per sostenere la nullità della decisione e i limiti del sindacato; la Corte ribadisce i confini del controllo di legittimità sui provvedimenti del TSAP.

  • art. 221, quarto comma, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020

    richiamato per giustificare la sostituzione dell'udienza con note scritte e la comunicazione preventiva alle parti.

  • art. 83 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020

    richiamato in via di coordinamento con l'art. 221 d.l. 34/2020 per la disciplina delle udienze sostituite da note scritte.

  • art. 12 R.D. 523/1904

    è la base dell'obbligo contributivo per la rimozione degli ingombri e l'adeguamento idraulico in favore dei proprietari/frontisti o di chi tragga vantaggio dal ripristino del buon regime delle acque.

  • art. 917 c.c.

    richiamato per chiarire che nel caso concreto non si tratta di responsabilità risarcitoria per colpa, ma di contribuzione alle spese/obbligo oggettivo correlato al beneficio tratto dalle opere.

  • art. 822 c.c.

    richiamato nel motivo volto a negare la demanialità del rio; la Corte non entra nel merito perché la censura mira a rivalutare il fatto.

  • art. 3 l. 241/1990

    richiamato per contestare la motivazione del provvedimento amministrativo; la censura è ritenuta inammissibile perché attiene alla ricostruzione fattuale.

  • art. 54, quarto comma, d.lgs. 267/2000

    richiamato nel motivo sulla competenza/legittimità del provvedimento; la Corte non ne ricava una diversa conclusione.

  • artt. 91 e 92, l.r. Liguria n. 18/1999

    91, lett. 1-bis; 92, secondo comma, lett. e

    richiamati per contestare la disciplina regionale sulle acque e la competenza amministrativa; la Corte considera le censure inammissibili perché dirette al merito fattuale.

  • art. 98, quinto comma, l.r. Liguria n. 18/1999

    richiamato nel motivo sulla soggezione agli obblighi manutentivi; non conduce a diversa decisione.

  • art. 10 R.D. 523/1904

    richiamato nel motivo sulla ripartizione degli oneri; la Corte lo considera parte di una censura inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte osserva che, nel sistema del TSAP, il rimedio è l'istanza di rettificazione, non il ricorso alle Sezioni Unite.

  • art. 204 R.D. 1775/1933

    stabilisce che, in caso di omessa pronuncia del TSAP, il rimedio è l'istanza di rettificazione al medesimo giudice speciale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per delimitare il vizio motivazionale deducibile in cassazione, nei rigorosi limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 201 R.D. 1775/1933

    richiamato per ricordare che il ricorso alle Sezioni Unite contro le decisioni del TSAP è esperibile anche per violazione di legge, oltre che per i vizi ivi indicati.

  • art. 143 R.D. 1775/1933

    individua le materie devolute al TSAP, nel cui ambito si colloca la controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito: la censura è ammissibile solo entro i rigorosi limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge effettiva.
  • Il giudice di merito ha piena discrezionalità nell'ammettere o escludere le prove e può ritenere la causa matura per la decisione senza fissare ulteriori udienze istruttorie o di precisazione delle conclusioni, purché il contraddittorio sia stato garantito.
  • La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparente veste giuridica, mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la qualificazione concreta dei fatti operata dal giudice di merito.
  • In materia di opere idrauliche e riparto delle spese per il buon regime delle acque, l'obbligo di contribuzione può essere fondato sul vantaggio oggettivo tratto dai proprietari o frontisti dal ripristino della funzionalità del corso d'acqua, senza che assuma rilievo decisivo una responsabilità risarcitoria per la causazione del pericolo.
  • L'omessa pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non si denuncia direttamente con ricorso alle Sezioni Unite, ma va fatta valere con l'istanza di rettificazione davanti al medesimo giudice speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiurisdizionePossesso
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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