Cassazione Penale, Ordinanza n. 27848/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della corte di appello di Taranto che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato e determinato il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia in punto di colpevolezza sia in punto di pena, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la censura del tutto generica: il ricorrente non ha confrontato in modo critico la motivazione della sentenza impugnata, che viene descritta come coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, limitandosi ad affermazioni astratte e non agganciate al percorso argomentativo dei giudici di merito.
Norme richiamate
La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche sono inammissibili.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia vizio di motivazione deve contenere un confronto puntuale con la sentenza impugnata e indicare specifiche ragioni di illogicità o contraddittorietà; non sono ammissibili doglianze meramente assertive o apodittiche.
- La mera reiterazione di formule di stile o di contestazioni prive di reale nesso critico con il ragionamento del giudice di merito integra genericità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può applicare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
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