Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27848/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della corte di appello di Taranto che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato e determinato il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia in punto di colpevolezza sia in punto di pena, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la censura del tutto generica: il ricorrente non ha confrontato in modo critico la motivazione della sentenza impugnata, che viene descritta come coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, limitandosi ad affermazioni astratte e non agganciate al percorso argomentativo dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche sono inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia vizio di motivazione deve contenere un confronto puntuale con la sentenza impugnata e indicare specifiche ragioni di illogicità o contraddittorietà; non sono ammissibili doglianze meramente assertive o apodittiche.
  • La mera reiterazione di formule di stile o di contestazioni prive di reale nesso critico con il ragionamento del giudice di merito integra genericità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può applicare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.