Cassazione Penale, Sentenza n. 29101/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per lavori edilizi abusivi (art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001). Due motivi: 1) omissione di declaratoria di prescrizione per errata individuazione del tempus commissi delicti (lavori ritenuti ultimati gennaio-febbraio 2016 secondo il ricorrente, mentre i giudici di merito hanno collocato la consumazione al momento del sopralluogo/sequestro del 29/11/2016); 2) vizio di motivazione e travisamento delle prove: i lavori sarebbero qualificabili come manutenzione straordinaria e realizzabili con SCIA, non come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato le censure. Sul primo motivo ha richiamato l'orientamento che il reato urbanistico è reato permanente che perdura fino alla cessazione effettiva dei lavori; i giudici di merito hanno accertato che i lavori non erano completati al momento del sopralluogo/sequestro (29/11/2016), perciò la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello. Anche considerando la data indicata dal ricorrente (febbraio 2016), tenendo conto delle sospensioni processuali, il termine di prescrizione non era decorso alla pronuncia di appello. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la qualificazione come nuova costruzione sia corretta: mancavano documenti o elementi probatori idonei a dimostrare la preesistente consistenza dell'immobile, le fotografie e il verbale di sequestro indicavano variazione di sagoma/volumetria e i giudici di merito hanno applicato correttamente i criteri giurisprudenziali. Il ricorrente non ha fornito gli elementi probatori di sua disponibilità richiesti per contestare la qualificazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali e versamento di una somma alla Cassa delle Ammende determinata equitativamente ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La ricostruzione di un rudere senza preventivo permesso di costruire integra il reato previsto dall'art. 44; gli interventi qualificabili come nuova costruzione richiedono il permesso di costruire e non ricadono nel regime semplificato della SCIA.
art. 129 cod. proc. pen.
Doglianza sulla mancata declaratoria di prescrizione fondata su art. 129 non ha trovato accoglimento: la determinazione del momento di consumazione spetta ai giudici di merito salvo vizio di motivazione; la cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito per riconsiderazioni fattuali.
art. 30 d.l. n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013
art. 30 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. L. 9 agosto 2013, n. 98
La norma che ha introdotto la possibilità di SCIA per ripristino o ricostruzione si applica solo se esistono i connotati essenziali dell'edificio preesistente (pareti, solai e tetto) o riscontri documentali certi; in mancanza, l'intervento non rientra nel regime semplificato.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6/6/2001 n. 380 (modificato)
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; modificato dall'art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. L. 11 settembre 2020, n. 120
Dopo la modifica, per qualificare un intervento come ristrutturazione edilizia occorre che l'immobile conservi tracce identificative e caratteristiche funzionali riconducibili al corpo di fabbrica preesistente; altrimenti si tratta di nuova costruzione.
orientamento giurisprudenziale sulla natura di reato permanente
Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002 (Cavallaro) e successive pronunce
Il reato urbanistico ha natura permanente: la consumazione inizia con l'avvio dei lavori e persiste fino all'effettiva cessazione dell'attività edilizia; la cessazione deve essere provata se invocata per la prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso si applicano le norme sulle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- I reati edilizi sono normalmente considerati reati permanenti: la prescrizione decorre dalla cessazione effettiva dei lavori e non dalla sola data di inizio; se i lavori erano in corso al momento del sopralluogo/sequestro la consumazione prosegue fino a quel momento.
- La Corte di cassazione non svolge un nuovo giudizio di merito: non può rivedere liberamente la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito salvo che sussista un vizio di motivazione o travisamento delle risultanze processuali.
- Spetta all'imputato produrre, se li ha o li può acquisire, gli elementi probatori sulla consistenza preesistente dell'immobile quando contesta la nuova costruzione; in mancanza, il giudice può ritenere sussistente la nuova costruzione sulla base di verbali, fotografie e accertamenti.
- Per qualificare un intervento come ristrutturazione edilizia e non nuova costruzione occorre la persistenza di elementi identificativi e il rispetto della sagoma/volumetria precedente; riscontri documentali o misurazioni sono decisivi.
- Le eccezioni processuali relative alla prescrizione richiedono prova rigorosa della cessazione dei lavori; l'allegazione di un periodo di presunta conclusione senza elementi probatori non è sufficiente.
- I ricorsi che si fondano su una semplice diversa lettura delle prove o su censure generiche sono spesso dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza o genericitÃ.
- Nel calcolo della prescrizione vanno computati eventuali periodi di sospensione (es. per astensione o impedimenti del difensore); questo può incidere in modo rilevante sulla decorrenza del termine prescrizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29049/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29068/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29075/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →