Cassazione Penale, Ordinanza n. 10920/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del tribunale deducendo l'omessa motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe solo grafica e comunque illegittima perché fondata sull'incensuratezza, qualificata come "sostanziale", in contrasto con il divieto di legge di cui all'art. 62-bis, comma 3, c.p. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento successiva alla riforma del 2017, il ricorso è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge; inoltre, dagli atti risultava che la pena applicata corrispondeva a quella concordata dalle parti e non era illegale. Le doglianze riguardavano dunque profili di commisurazione della pena e di bilanciamento/concessione delle attenuanti, non l'illegalità della sanzione in senso tecnico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, rilevando che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i procedimenti e le impugnazioni soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi espressamente previsti. Poiché le censure investivano la sola concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena, senza alcuna vera illegalità della pena stessa né difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, il gravame è stato ritenuto non ammissibile. Il ricorso è stato quindi definito senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti
La decisione ribadisce che il patteggiamento è un istituto a motivazione semplificata e con limiti speciali di impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi di inammissibilità manifesta.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p. e, insieme all'art. 1, comma 51, ha disciplinato temporalmente la nuova limitazione delle impugnazioni in materia di patteggiamento.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
Indica l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina delle impugnazioni relative alla richiesta di patteggiamento e alla sentenza conseguente.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non possono essere censurate in cassazione contro il patteggiamento se la doglianza investe soltanto profili di commisurazione e non l'illegalità della pena.
art. 62-bis, comma 3, c.p.
È richiamato dal ricorrente come limite alla concessione delle attenuanti generiche, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena non possono essere autonomamente devoluti in cassazione contro il patteggiamento se non si traducono in una pena illegale.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; sono quindi precluse le censure che investono la mera discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena o nella concessione delle attenuanti.
- La "pena illegale" rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso non coincide con una motivazione ritenuta insufficiente o con un asserito errore nei criteri di valutazione: occorre che la sanzione finale sia contra legem per specie o per quantità.
- Una volta ratificato l'accordo tra le parti nel patteggiamento, la motivazione del giudice può essere estremamente sintetica, essendo sufficiente il richiamo alla verifica della legalità della pena e alla positiva valutazione dell'accordo intervenuto.
- La doglianza relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, quando non incida sulla legalità della sanzione concordata, integra un motivo di merito non deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
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