Cassazione Penale, Ordinanza n. 19485/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un tentativo di furto in abitazione aggravato. Il fatto contestato consisteva nell'aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi di beni altrui, introducendosi nella privata dimora della persona offesa, danneggiando la serratura della porta blindata di ingresso, senza portare a compimento l'azione per cause indipendenti dalla sua volontà. L'unico motivo di ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio: si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale applicato, in presenza di recidiva ex art. 99, terzo comma, c.p., un aumento pari alla metà, mentre - secondo il ricorrente - la presenza della più grave circostanza aggravante di cui all'art. 624-bis, terzo comma, c.p. avrebbe imposto di contenere l'aumento per la recidiva entro il limite di un terzo previsto dall'art. 63, quarto comma, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sull'entità dell'aumento per recidiva era proposta per la prima volta in sede di legittimità e, come tale, non poteva essere esaminata; inoltre non era rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p., poiché la pena complessivamente irrogata non poteva considerarsi "illegale", essendo stata determinata entro i limiti edittali e in assenza di modifiche normative incidenti sulla sua quantificazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato per qualificare il tentativo del delitto contestato
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice del furto in abitazione, nella forma tentata e con la circostanza aggravante/forma aggravata richiamata in sentenza
art. 625 c.p.
richiamato come aggravante del furto
art. 99 c.p.
norma sulla recidiva, la cui applicazione e misura dell'aumento erano contestate dal ricorrente
art. 63 c.p.
invocato dal ricorrente come limite all'aumento per la recidiva in presenza di altra circostanza aggravante
art. 609, comma secondo, c.p.p.
esclude che la questione sull'aumento per recidiva, proposta per la prima volta in cassazione, possa essere rilevata d'ufficio
art. 616, comma 1, c.p.p.
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La questione relativa alla misura dell'aumento di pena per recidiva, quando non sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio, non può essere proposta per la prima volta con ricorso per cassazione.
- In sede di legittimità, le questioni non dedotte in appello non sono normalmente rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p., salvo i casi espressamente previsti.
- La pena non è "illegale" solo perché il giudice abbia applicato aumenti ritenuti erronei dalla difesa: occorre che la sanzione complessiva sia fuori dai limiti di legge o incisa da un vizio radicale rilevabile d'ufficio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, ove ritenuto equo, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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