Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1808/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per: A) truffa militare e false attestazioni circa la presenza in servizio, per aver indicato falsamente nei memoriali giornalieri la propria presenza in ufficio; B) false attestazioni in relazione agli stessi memoriali; C) occultamento del fascicolo di procedimento penale e atti e reperti in sequestro; D) distruzione o deterioramento di un telefono sottoposto a sequestro, mediante reset da remoto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: vizi motivazionali sul travisamento probatorio (confusione tra "pratiche d'ufficio" e "pratiche in ufficio"), richiesta di riconoscimento della tentata fattispecie per l'occultamento o comunque che la condanna si fondi su mere congetture, eccezione che la cancellazione non costituisce distruzione in quanto concerne dati immateriali, e censura sulla disciplina della pena accessoria alla luce dell'art. 33 R.D. n.303/1941. Ha inoltre lamentato la mancata concessione del rinvio per motivi di salute del difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il certificato medico presentato non giustificava il rinvio; il primo motivo è inammissibile per introdurre accertamenti di fatto non dedotti in appello; il secondo motivo (occultamento) e il terzo (distruzione dei dati) sono ritenuti manifestamente infondati in quanto i giudici di merito hanno logicamente ritenuto che la collocazione dei documenti in un box sotto altre masserizie costituisse occultamento e che la cancellazione da remoto dei dati di uno smartphone sequestrato integri il reato di distruzione/sottrazione ai sensi dell'art. 334 cod. pen.; il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza: la sospensione condizionale della pena opera anche sulla pena accessoria ai sensi dell'art. 166 cod. pen. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    Riferimento alla disciplina della concorrenza di reati e alla qualificazione delle condotte plurime, utilizzata per contestare più capi di imputazione relativi alla medesima condotta.

  • R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, art. 234

    Norma del codice militare che incrimina la truffa militare: applicata per le false attestazioni di presenza in servizio rese dal comandante della stazione.

  • art. 479 cod. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen. (secondo comma)

    Norme relative alle falsità ideologiche o attestazioni false rese dal pubblico ufficiale; qui usate per i falsi memoriali di servizio attestanti la presenza in ufficio.

  • art. 490 cod. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen.

    Art. 490 (occultamento, soppressione o distruzione di atti) applicato con riferimento ai documenti del fascicolo di indagine resi irreperibili o resi inutilizzabili; la Corte ha ritenuto integrato l'occultamento per la collocazione dei documenti in un box sotto altre masserizie.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato relativamente al concorso di persone nel reato ascritto (concorso di persone nel delitto di sottrazione/distruzione).

  • art. 334 cod. pen. (terzo comma)

    Norma che sanziona la sottrazione o distruzione di cose sottoposte a sequestro; la Corte conferma che la cancellazione da remoto dei dati di uno smartphone sequestrato integra la fattispecie, essendo i dati parte del corpo del reato e suscettibili di distruzione anche in forma informatica.

  • art. 166 cod. pen. (primo comma)

    Stabilisce gli effetti della sospensione condizionale della pena anche sulle pene accessorie; la Corte ha ritenuto che la sospensione decisa in primo grado operi anche rispetto alla sanzione accessoria contestata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali ai motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato i vincoli di deduzione dei motivi nell'atto di appello e la inammissibilità di questioni di fatto non preventivamente dedotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese di giudizio in caso di inammissibilità del ricorso e il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammesse nuove questioni di fatto e apprezzamenti probatori non dedotti preventivamente nei gradi precedenti: i motivi che richiedono nuovi accertamenti fattuali possono essere dichiarati inammissibili.
  • La documentazione medica a supporto di una richiesta di rinvio per malattia del difensore deve descrivere la patologia e dimostrare l'impedimento effettivo e imprevedibile alla comparizione; certificati generici di necessità di riposo possono non essere ritenuti idonei.
  • La collocazione intenzionale di documenti in luoghi che ne rendono difficile o impossibile il reperimento istituzionale può integrare il reato di occultamento anche se non vi è distruzione materiale degli atti.
  • La cancellazione o la distruzione da remoto di dati informatici contenuti in un dispositivo sequestrato può integrare il reato di sottrazione o distruzione delle cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.), poiché i dati informatici sono considerati parte del corpo del reato e suscettibili di essere "distrutti" anche in forma immateriale.
  • La sospensione condizionale della pena, se concessa, opera anche sulle pene accessorie nei limiti previsti dall'art. 166 c.p.; la collocazione formale della decisione nel dispositivo non ne altera l'efficacia.
  • Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o per vizi procedurali, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese e a versare somme alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.