Cassazione Penale, Sentenza n. 1808/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per: A) truffa militare e false attestazioni circa la presenza in servizio, per aver indicato falsamente nei memoriali giornalieri la propria presenza in ufficio; B) false attestazioni in relazione agli stessi memoriali; C) occultamento del fascicolo di procedimento penale e atti e reperti in sequestro; D) distruzione o deterioramento di un telefono sottoposto a sequestro, mediante reset da remoto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: vizi motivazionali sul travisamento probatorio (confusione tra "pratiche d'ufficio" e "pratiche in ufficio"), richiesta di riconoscimento della tentata fattispecie per l'occultamento o comunque che la condanna si fondi su mere congetture, eccezione che la cancellazione non costituisce distruzione in quanto concerne dati immateriali, e censura sulla disciplina della pena accessoria alla luce dell'art. 33 R.D. n.303/1941. Ha inoltre lamentato la mancata concessione del rinvio per motivi di salute del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il certificato medico presentato non giustificava il rinvio; il primo motivo è inammissibile per introdurre accertamenti di fatto non dedotti in appello; il secondo motivo (occultamento) e il terzo (distruzione dei dati) sono ritenuti manifestamente infondati in quanto i giudici di merito hanno logicamente ritenuto che la collocazione dei documenti in un box sotto altre masserizie costituisse occultamento e che la cancellazione da remoto dei dati di uno smartphone sequestrato integri il reato di distruzione/sottrazione ai sensi dell'art. 334 cod. pen.; il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza: la sospensione condizionale della pena opera anche sulla pena accessoria ai sensi dell'art. 166 cod. pen. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (secondo comma)
Riferimento alla disciplina della concorrenza di reati e alla qualificazione delle condotte plurime, utilizzata per contestare più capi di imputazione relativi alla medesima condotta.
R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, art. 234
Norma del codice militare che incrimina la truffa militare: applicata per le false attestazioni di presenza in servizio rese dal comandante della stazione.
art. 479 cod. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen. (secondo comma)
Norme relative alle falsità ideologiche o attestazioni false rese dal pubblico ufficiale; qui usate per i falsi memoriali di servizio attestanti la presenza in ufficio.
art. 490 cod. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen.
Art. 490 (occultamento, soppressione o distruzione di atti) applicato con riferimento ai documenti del fascicolo di indagine resi irreperibili o resi inutilizzabili; la Corte ha ritenuto integrato l'occultamento per la collocazione dei documenti in un box sotto altre masserizie.
art. 110 cod. pen.
Richiamato relativamente al concorso di persone nel reato ascritto (concorso di persone nel delitto di sottrazione/distruzione).
art. 334 cod. pen. (terzo comma)
Norma che sanziona la sottrazione o distruzione di cose sottoposte a sequestro; la Corte conferma che la cancellazione da remoto dei dati di uno smartphone sequestrato integra la fattispecie, essendo i dati parte del corpo del reato e suscettibili di distruzione anche in forma informatica.
art. 166 cod. pen. (primo comma)
Stabilisce gli effetti della sospensione condizionale della pena anche sulle pene accessorie; la Corte ha ritenuto che la sospensione decisa in primo grado operi anche rispetto alla sanzione accessoria contestata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali ai motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato i vincoli di deduzione dei motivi nell'atto di appello e la inammissibilità di questioni di fatto non preventivamente dedotte.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese di giudizio in caso di inammissibilità del ricorso e il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammesse nuove questioni di fatto e apprezzamenti probatori non dedotti preventivamente nei gradi precedenti: i motivi che richiedono nuovi accertamenti fattuali possono essere dichiarati inammissibili.
- La documentazione medica a supporto di una richiesta di rinvio per malattia del difensore deve descrivere la patologia e dimostrare l'impedimento effettivo e imprevedibile alla comparizione; certificati generici di necessità di riposo possono non essere ritenuti idonei.
- La collocazione intenzionale di documenti in luoghi che ne rendono difficile o impossibile il reperimento istituzionale può integrare il reato di occultamento anche se non vi è distruzione materiale degli atti.
- La cancellazione o la distruzione da remoto di dati informatici contenuti in un dispositivo sequestrato può integrare il reato di sottrazione o distruzione delle cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.), poiché i dati informatici sono considerati parte del corpo del reato e suscettibili di essere "distrutti" anche in forma immateriale.
- La sospensione condizionale della pena, se concessa, opera anche sulle pene accessorie nei limiti previsti dall'art. 166 c.p.; la collocazione formale della decisione nel dispositivo non ne altera l'efficacia.
- Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o per vizi procedurali, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese e a versare somme alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1616/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1619/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1684/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1710/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1711/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1712/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →