Cassazione Penale, Sentenza n. 34833/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo del credito IVA di 218.001.012,00 euro. Tre censure principali: 1) violazione del principio di territorialità e mancanza di giurisdizione italiana in relazione al reato tentato e all'indebita compensazione; 2) vizio nella motivazione e nell'applicazione degli artt. 321 commi 1 e 2 c.p.p. con riguardo ai presupposti del sequestro (fumus commissi delicti e periculum in mora) e mancata valutazione della buona fede della Phoenix LLC; 3) omesso esame di elementi decisivi relativi alla veridicità del credito IVA, inclusi atti giudiziari e documentazione estera che attesterebbero la regolarità del credito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la giurisdizione italiana, avendo rilevato elementi che collocano integralmente la condotta in Italia (sede italiana della Phoenix, rapporti con Agenzia delle Entrate, chat intercettate tra indagati residenti in Italia). Ha altresì ritenuto corretta la valutazione del fumus sulla base degli accertamenti tributari e degli elementi di indagine (chat e detenzione documentazione) e adeguata la motivazione sul periculum in mora, sia in presenza di finalita impeditiva sia ai fini della confisca. La Corte ha osservato che la buona fede del terzo non impedisce il sequestro quando prevalgono ragioni impeditive. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e ad ulteriori oneri pecuniari previsti dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
disposizione citata come titolo dell'impugnazione in appello
norma procedurale richiamata per il ricorso al Tribunale del riesame; la Corte non ha ritenuto fondate le censure relative all'applicazione di tale rimedio
art. 6 c.p.
art. 6 cod.pen. (principio di territorialità)
la Corte interpreta il principio affermando che, anche nel tentativo e nel concorso di fatti commessi in parte all'estero, è sufficiente la realizzazione di una frazione della condotta in Italia, purché collegabile in modo chiaro e univoco alla parte estera
art. 48 c.p. e art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
art. 48 cod.pen.; art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
norme richiamate in relazione alla fattispecie di indebita compensazione e profili di responsabilità fiscale; la Corte riconosce la rilevanza di tali disposizioni nell'inquadramento del fatto e nella valutazione della giurisdizione
art. 321 c.p.p. commi 1 e 2
art. 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen.
la Corte conferma che per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre motivare anche il periculum in mora; ha ritenuto che nel caso concreto la motivazione sul fumus e sul pericolo nel ritardo fosse congrua e sufficiente
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b
art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.
norma sui motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti dal ricorrente non si confrontassero adeguatamente con le ragioni della decisione impugnata e fossero manifestamente infondati o generici
art. 325 c.p.p. comma 1
art. 325, comma 1, cod.proc.pen.
la Corte richiama il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali; ha ritenuto invece la motivazione del Tribunale adeguata
art. 616 c.p.p.
norma sulla liquidazione delle spese; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento
Massime di principio
- In reati commessi in parte all'estero, ai fini della giurisdizione italiana è spesso sufficiente la realizzazione di una frazione della condotta in Italia purché essa sia collegabile in modo chiaro e univoco alla restante parte estera
- Per disporre sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice deve motivare anche il periculum in mora oltre al fumus commissi delicti; la motivazione non deve essere necessariamente ampia ma deve rendere comprensibili le ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo
- Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca può colpire beni di terzi in buona fede se la libera disponibilità del bene è idonea a determinare il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato o a favorire nuovi illeciti; la buona fede del terzo non è di per sé ostativa se sussistono ragioni impeditive
- Quando un provvedimento restrittivo si fonda su piu rationale autonome, impugnare efficacemente la decisione richiede di contestare tutte le ragioni decisive; criticare solo una delle rationes può determinare l'inammissibilità del ricorso
- Valutazioni amministrative o certificazioni estere sulla regolarità di un credito non escludono automaticamente le valutazioni penalistiche basate su indizi di fittizietà o elementi investigativi (intercettazioni, documentazione di fatto)
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