Sentenza n. 146/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Cremona che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino albanese affetto da gravi disturbi psicotici e dichiarato totalmente e permanentemente invalido, aveva ottenuto in passato un permesso di soggiorno per cure mediche, scaduto il 22 maggio 2024. Nel dicembre 2024 aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, sostenendo che la percezione di una prestazione pensionistica o assistenziale in Italia fosse sufficiente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c-quater), d.P.R. 394/1999, anche in assenza di un visto di ingresso per residenza elettiva in corso di validità. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della disposizione citata, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha contestato l'interpretazione della Questura, secondo cui il permesso per residenza elettiva sarebbe rilasciabile soltanto allo straniero titolare del relativo visto di ingresso oppure, nei casi previsti dall'art. 14, comma 1, lettera d), d.P.R. 394/1999, mediante conversione di un permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o motivi familiari. Il ricorrente ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali relativi a situazioni di soggiorno regolare in Italia.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza. In primo luogo, ha interpretato l'art. 11, comma 1, lettera c-quater), d.P.R. 394/1999 nel senso che il permesso per residenza elettiva presuppone, di regola, il possesso di un visto di ingresso rilasciato per tale causale. La mera percezione di una pensione o di una prestazione assistenziale in Italia non elimina tale requisito. L'unica alternativa considerata dalla disciplina è la conversione di un precedente permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o motivi familiari, prevista dall'art. 14, comma 1, lettera d), d.P.R. 394/1999. Il ricorrente non disponeva né del visto per residenza elettiva né di un titolo convertibile: il precedente permesso per cure mediche era scaduto circa sette mesi prima della domanda. Le pronunce invocate dal ricorrente sono state ritenute inconferenti perché riferite a stranieri il cui soggiorno in Italia era ancora regolare. Il TAR ha comunque rilevato anche la carenza del requisito reddituale: la prestazione assistenziale, pari a 704,38 euro mensili e cessata nel maggio 2024, non costituiva una risorsa economica ampia, autonoma, stabile e regolare, né raggiungeva la soglia indicata dalla disciplina ministeriale, quantificata in circa 31.000 euro annui. Il giudice ha altresì escluso che la prestazione assistenziale potesse fondare un circuito per cui lo straniero rimane in Italia in quanto percepisce l'assegno e percepisce l'assegno in ragione della permanenza in Italia. La domanda cautelare era già stata rigettata per carenza di fumus boni iuris. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la novità della questione.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c-quater), d.P.R. 394/1999
Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: … per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia …
La disposizione richiede, nel caso esaminato, il visto di ingresso per residenza elettiva; la percezione di una pensione o prestazione assistenziale in Italia non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a consentire il rilascio del permesso in assenza del visto.
art. 14, comma 1, lett. d), d.P.R. 394/1999
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).
La conversione costituisce un'alternativa al visto, ma è limitata ai precedenti permessi per lavoro subordinato, lavoro autonomo o motivi familiari; non comprende il permesso per cure mediche.
Allegato A, punto 13, d.m. 850/2011
Lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
Il visto e il permesso per residenza elettiva presuppongono risorse economiche autonome, ampie, stabili e regolari, di importo almeno pari al triplo della soglia annua prevista dalla tabella richiamata. La prestazione assistenziale temporanea di 704,38 euro mensili è stata ritenuta insufficiente.
art. 73 c.p.a.
Le parti non si sono avvalse delle facoltà previste dalla disposizione prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per residenza elettiva richiede, in via ordinaria, il previo visto di ingresso rilasciato per la medesima causale; la sola percezione in Italia di una pensione o di una prestazione assistenziale non sostituisce tale requisito.
- In assenza del visto per residenza elettiva, la conversione del titolo di soggiorno è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 14, comma 1, lettera d), d.P.R. 394/1999, cioè per i titolari di permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o motivi familiari; non è convertibile a tale fine un permesso rilasciato per cure mediche.
- La legittimità del rilascio del permesso per residenza elettiva presuppone anche la dimostrazione di risorse economiche autonome, ampie, stabili e regolari, idonee a garantire la continuità del sostentamento futuro e conformi alla soglia economica prevista dalla disciplina applicabile.
- Un precedente soggiorno regolare non può essere utilmente invocato quando, al momento della domanda di conversione o rilascio, il titolo di soggiorno sia già scaduto e non rientri tra quelli convertibili previsti dalla legge.
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