Cassazione Penale, Sentenza n. 9701/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zhu ha impugnato la sentenza di condanna per contrabbando di tabacco (art. 291-bis d.P.R. 43/1973) deducendo: 1) vizio di motivazione perché gli agenti non avrebbero verificato il contenuto delle stecche e quindi non si sarebbe accertata la presenza di tabacco all'interno delle sigarette; 2) vizio di motivazione sul peso effettivo, sostenendo che, per analogia con la disciplina sugli stupefacenti, occorrerebbe accertare la concreta offensività/quantità di tabacco presente; 3) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., ritenendo che la vicenda fosse riconducibile alla particolare tenuità del fatto nonostante il superamento della soglia di punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati i calcoli effettuati dalla Corte territoriale (66 stecche = 13.200 sigarette = 13,20 kg convenzionali), ha escluso la necessità di accertamenti sul contenuto di tabacco di ciascuna sigaretta o pacchetto, ha respinto il parallelismo con la disciplina sugli stupefacenti ritenendolo non pertinente, e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla particolare tenuità ritenendo congrua la valutazione di merito sull'intensità del dolo e sul danno arrecato all'Erario. Ha conseguentemente confermato la condanna a 2 anni e 2 mesi e la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973
chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali
La Corte ha interpretato la norma nel senso che rileva la natura di 'tabacco lavorato estero' e il superamento della soglia di 10 kg convenzionali; non è richiesto un accertamento del peso effettivo del tabacco in ogni singola sigaretta.
art. 39-quinquies legge n. 504 del 1995
corrisponde, rispettivamente, a: a) 200 sigari; b) 400 sigaretti; c) 1000 sigarette
La conversione in chilogrammi convenzionali è applicabile per calcolare la soglia di punibilità: 66 stecche (13.200 sigarette) sono equivalenti a 13,20 kg convenzionali, oltre la soglia di 10 kg.
d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 73) - disciplina stupefacenti
La Cassazione ha rilevato la non assimilabilità alla disciplina sugli stupefacenti: per le droghe occorre valutare l'efficacia drogante/psicotropa, mentre per il contrabbando di T.L.E. rilevano gli interessi fiscali e la soglia convenzionale, senza bisogno di valutazioni sulla pericolosità intrinseca del contenuto.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce del superamento non marginale della soglia di punibilità e dell'intensità del dolo desunta dalle modalità di occultamento.
art. 133, comma 1, cod. pen. (n. 3)
Richiamata quale criterio per la valutazione dell'intensità del dolo, considerata determinante per escludere la particolare tenuità.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma citata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero (forma di presentazione della requisitoria ai sensi della norma).
Massime di principio
- Per il reato di contrabbando di tabacco (art. 291-bis d.P.R. 43/1973) la misura pertinente è il 'chilogrammo convenzionale' calcolato in base al numero di sigarette/sigari e non il peso effettivo di tabacco contenuto in ogni sigaretta.
- Non è necessario procedere a perizie chimiche o a misurazioni del contenuto di tabacco delle singole sigarette quando sia pacifico e documentato che l'oggetto sequestrato sono sigarette; conta il conteggio dei pezzi ai fini della conversione in kg convenzionali.
- La normativa sul contrabbando di T.L.E. non è assimilabile per principi applicativi a quella sugli stupefacenti: per gli stupefacenti rileva la capacità drogante/psicotropa, per il contrabbando rileva la soglia convenzionale e gli interessi fiscali/statali.
- Il superamento non marginale della soglia di punibilità rende difficile il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; nella valutazione dell'art. 131-bis c.p. la corte di merito può considerare l'intensità del dolo (es. modalità di occultamento) e l'entità del danno all'Erario.
- Contestazioni di natura meramente valutativa sui calcoli convenzionali o sulle valutazioni di fatto (intensità del dolo, modalità di occultamento) sono difficilmente apprezzabili in sede di legittimità se la motivazione di merito non è manifestamente illogica.
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