Cassazione Penale, Sentenza n. 10302/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del G.I.P. che aveva concesso a Fabio Ardissone la liberazione anticipata per 45 giorni per semestre, applicando l'istituto alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Le censure principali erano: incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione (il beneficio spetterebbe al magistrato di sorveglianza), errata equiparazione del lavoro di pubblica utilità alla pena detentiva (contestando l'applicabilità automatica delle norme dell'ordinamento penitenziario alle pene sostitutive salvo compatibilità), mancanza del requisito del periodo minimo di svolgimento del lavoro (almeno un semestre) e vizi procedurali nella adozione del provvedimento (uso dell'ordinanza ex art. 667 c.4 c.p.p. senza formalità e senza udienza).
La decisione
La Corte ha accolto il motivo principale: il Giudice dell'esecuzione era incompetente a decidere sulla liberazione anticipata, competenza spettante al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69-bis. Per quanto riguarda il profilo sostanziale, la Corte ha comunque esaminato la questione e ha affermato il principio che la liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.) è applicabile anche alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 della legge n. 689/1981 e dell'art. 47 c.12-bis ord. pen., purché non vi sia incompatibilità. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio per incompetenza funzionale; la decisione sostanziale sulla concessione dovrà essere adottata dall'organo competente.
Norme richiamate
art. 76 legge 24 novembre 1981 n. 689
art. 76 legge n. 689/1981
Stabilisce che alle pene sostitutive previste dal capo si applicano, "in quanto compatibili", alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario; la Corte ha interpretato l'inciso "in quanto compatibili" come compatibile con l'applicazione dell'art. 47 c.12-bis e dell'art. 54 ord. pen. ai lavori di pubblica utilità, ove ricorrano le condizioni di compatibilità.
art. 57 legge 24 novembre 1981 n. 689
art. 57, comma 1, legge n. 689/1981
Novellato per equiparare "per ogni effetto giuridico" il lavoro di pubblica utilità e altre pene sostitutive alle corrispondenti pene detentive; la Corte ha ritenuto questo equiparazione testuale un indice favorevole all'applicabilità della liberazione anticipata ai lavori di pubblica utilità.
art. 47 comma 12-bis ordinamento penitenziario (ord. pen.)
art. 47 c. 12-bis ord. pen.
Prevede la possibilità di concedere la detrazione di cui all'art. 54 all'affidato in prova che abbia dato prova di concreto recupero sociale; la Corte ha ritenuto applicabile analogicamente tale disciplina anche ai lavoratori di pubblica utilità tramite richiamo dell'art. 76 legge 689/1981.
art. 54 ordinamento penitenziario
Definisce la liberazione anticipata quale beneficio premiale (45 giorni per semestre di pena scontata). La Corte ha confermato la natura premiale dell'istituto e la possibilità di applicarlo anche a periodi scontati in misure non detentive, se il rapporto esecutivo non si è esaurito.
art. 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (ord. pen.)
art. 69-bis legge n. 354/1975
Attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a concedere o negare la liberazione anticipata; la Corte ha ritenuto questo dato testuale inequivocabile e ha dichiarato incompetente il Giudice dell'esecuzione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e art.20-bis cod. pen.
d.lgs. n. 150/2022; art. 20-bis c.p.
La riforma ha ridefinito la categoria delle pene detentive brevi e ampliato l'ambito delle pene sostitutive; la Corte ha richiamato la riforma per sostenere la maggiore sistematica equiparazione tra pene sostitutive e detentive ai fini dell'applicabilità di istituti premianti.
d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024 n. 112
d.l. 92/2024 conv. l. 112/2024
Ha novellato l'art. 54 ord. pen. e altri istituti; la Corte l'ha richiamata per precisare la disciplina attuale della liberazione anticipata e la competenza in materia.
artt. 56-bis, 56-ter e art. 63 comma 3 legge 24 novembre 1981 n. 689
artt. 56-bis, 56-ter, art. 63 c.3 legge n. 689/1981
Descrivono caratteristiche, prescrizioni e ruolo rieducativo del lavoro di pubblica utilità; la Corte li ha considerati indici della funzione rieducativa del LPU e della sua compatibilità con misure premiali come la liberazione anticipata.
Massime di principio
- La competenza a decidere sulla liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art. 69-bis); provvedimenti adottati da organi diversi sono viziati per incompetenza.
- Per effetto delle modifiche normative e della giurisprudenza, la natura non detentiva della misura esecutiva non esclude in astratto l'accesso alla liberazione anticipata: rileva che il rapporto esecutivo non sia esaurito e che vi sia prova di partecipazione al percorso di rieducazione.
- La liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.) può essere applicata anche ai lavori di pubblica utilità sostitutivi, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 legge 689/1981 e dell'art. 47 c.12-bis ord. pen., purché non sussista una incompatibilità sistematica o fattuale.
- In casi analoghi è opportuno allegare documentazione dell'UEPE o equivalente che attesti la concreta partecipazione al lavoro e il percorso di reinserimento sociale; la verifica della durata (semestre) e della qualità del lavoro rileva ai fini dell'applicazione del beneficio.
- Le formalità procedurali sono rilevanti: la richiesta e la decisione devono seguire il giusto rito e la competenza, garantendo i relativi mezzi di impugnazione (reclamo al Tribunale di sorveglianza).
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