Sentenza del 19/03/2018 n. 1227 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. In tale situazione l'Amministrazione può procedere a un accertamento induttivo fondato anche su presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell'onere della prova. Tuttavia, nel determinare i maggiori ricavi o compensi, deve considerare anche i costi necessari per conseguirli, determinandoli eventualmente in via induttiva. Non può quindi tassare integralmente i ricavi senza riconoscere alcun costo, perché ciò violerebbe il principio costituzionale della capacità contributiva.
La decisione
La sentenza ha affermato il principio secondo cui l'omessa dichiarazione consente all'Amministrazione un accertamento particolarmente ampio e induttivo, ma non la esonera dall'obbligo di ricostruire il reddito netto. I costi relativi ai maggiori ricavi devono essere determinati anche presuntivamente e non possono essere esclusi applicando automaticamente le limitazioni ordinarie previste dall'art. 109 del D.P.R. 917/1986. L'accertamento è quindi legittimo quanto all'utilizzo delle presunzioni, ma deve essere rideterminato o annullato nella parte in cui non considera i costi inerenti ai ricavi accertati.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le limitazioni ordinarie alla deducibilità dei costi non possono essere utilizzate per negare integralmente, in sede di accertamento induttivo conseguente all'omessa dichiarazione, i costi necessari alla produzione dei maggiori ricavi accertati. Tali costi devono essere riconosciuti e determinati anche in via presuntiva.
Principio costituzionale della capacità contributiva, art. 53 Cost.
La tassazione deve colpire la capacità economica effettiva e non può basarsi sull'imposizione dell'intero ammontare dei ricavi senza considerare i costi necessari per produrli.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione consente all'Amministrazione di utilizzare un accertamento induttivo e presunzioni semplici anche non qualificate, ma non elimina l'obbligo di ricostruire il reddito effettivamente imponibile.
- Quando vengono accertati maggiori ricavi, devono essere considerati anche i costi inerenti e necessari alla loro produzione, persino se il contribuente non li ha documentati pienamente, potendo essere stimati induttivamente.
- L'Amministrazione non può tassare automaticamente i ricavi lordi come se coincidessero con il reddito netto: una simile ricostruzione può violare il principio di capacità contributiva.
- Il contribuente mantiene l'onere di contestare l'accertamento e di fornire elementi sui costi sostenuti; tuttavia, l'assenza o l'insufficienza della documentazione non autorizza l'Amministrazione a ignorare del tutto i costi presumibili.
- In casi analoghi occorre distinguere tra la legittimità dell'accertamento induttivo, generalmente ammessa in presenza di dichiarazione omessa, e la corretta quantificazione del reddito, che deve includere una stima ragionevole dei costi.
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