Sentenza n. 1594/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza volta alla predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell'art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza, ricevuta dal Comune di Palermo il 6 novembre 2024 e trasmessa all'Unità di Valutazione Multidimensionale dell'ASP di Palermo il 7 novembre 2024, con cui aveva chiesto la predisposizione di un progetto individualizzato nell'interesse del figlio minorenne con disabilità, ai sensi dell'art. 14 l. 328/2000. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che le amministrazioni avevano finalmente esitato l'istanza, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa della ricorrente fosse stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, come previsto dall'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha tuttavia applicato la regola della soccombenza virtuale, rilevando che le amministrazioni avevano provveduto sull'istanza soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Comune e ASP sono state quindi condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione telematica della sentenza alla Corte dei conti, una volta divenuta definitiva, ai sensi dell'art. 2, comma 8, l. 241/1990.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Costituisce la base normativa della pretesa alla predisposizione del progetto individualizzato in favore della persona con disabilità.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
Prevede la trasmissione alla Corte dei conti delle sentenze definitive che accolgono ricorsi avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione provvede integralmente sull'istanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna alle spese: se l'amministrazione provvede soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Quando il ricorso avverso il silenzio-inadempimento risulta accolto, la sentenza definitiva deve essere trasmessa telematicamente alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 2, comma 8, l. 241/1990.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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