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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20799/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina: Giuffrè contestava la sua responsabilità per il reato di falso in atto pubblico (capo E1), deducendo estraneità sulla base della testimonianza, dell'interrogatorio del coimputato e dei risultati delle intercettazioni (queste ultime dichiarate inutilizzabili ma ritenute favorevoli all'imputato); Inferrera contestava la condanna per truffa ai danni dello Stato (capo L) e sollevava l'eccezione di nullità dell'intera sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p. (diversità del fatto tra accusa e sentenza). In primo grado e in appello erano state dichiarate inutilizzabili le intercettazioni; la Corte d'appello aveva confermato le condanne per falso (capo E1) per entrambi e per truffa (capo L) per Inferrera, prosciogliendoli dal capo H e dichiarando la nullità della condanna per il capo G.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili i motivi relativi alla posizione di Giuffrè e ha riscontrato vizio motivazionale sulla sua compartecipazione al falso (capo E1). Tuttavia, essendo intervenuta la prescrizione del reato (termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi con 570 giorni di sospensione calcolati), la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giuffrè per estinzione del reato per prescrizione. I motivi relativi a Inferrera sono stati dichiarati inammissibili; la condanna di Inferrera è quindi confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Inoltre la Corte ha richiamato il principio della scindibilità delle statuizioni per ciascun capo di imputazione, per cui la nullità riferita al capo G non si riverbera sui restanti capi.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Il giudice può pronunciare assoluzione per estinzione del reato solo se dalle atti emergono in modo incontestabile le circostanze che escludono il fatto o la responsabilità; se ciò non è il caso, ma il reato è estinto per prescrizione, il giudice può annullare senza rinvio per estinzione.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nullità della sentenza per diversità del fatto tra accusa e dispositivo; la Corte ha ritenuto che la nullità relativa a un capo non travolge automaticamente gli altri capi.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 522 nella valutazione della nullità del capo G; usato per spiegare la separabilità delle statuizioni per singoli capi.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per la scheda di computo dei termini e dei rinvii; la Corte ha escluso dal computo un rinvio specifico ritenuto non riconducibile a mera cortesia ma necessario per consentire il diritto di difesa.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti

    Principio secondo cui l'assoluzione per causa estintiva richiede fatti e circostanze manifesti dagli atti (percezione 'ictu oculi'), distinguendo la mera valutazione che invece richiederebbe approfondimento.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)

    Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, Aiello

    Principio della scindibilità delle statuizioni di condanna per singoli capi di imputazione, per cui una nullità riferita a un capo non invalida automaticamente gli altri capi contenuti nella stessa sentenza.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio anche se la decisione impugnata presenta vizi motivazionali: la causa estintiva prevale sull'ipotesi di rinvio per vizio motivazionale.
  • Per ottenere l'assoluzione nonostante la prescrizione il ricorrente deve dimostrare, dagli atti, circostanze che escludano il fatto o la responsabilità in modo manifesto e incontestabile; altrimenti la prescrizione porta all'annullamento per estinzione, non all'assoluzione nel merito.
  • La nullità o la diversità del fatto accertata rispetto a un singolo capo di imputazione non travolge automaticamente le altre condanne: le statuizioni sono scindibili e mantengono autonomia.
  • Le questioni di fatto (contraddizioni probatorie, valutazione delle testimonianze, apprezzamenti sulle intercettazioni) sono in generale inammissibili in Cassazione se consistono in meri appelli alla valutazione del merito; la Cassazione interviene sul vizio motivazionale solo nei limiti della legge.
  • Il computo dei termini e dei periodi di sospensione della prescrizione è cruciale: rinvii necessari per garantire il diritto di difesa possono essere esclusi dal computo solo se giustificati; la corretta qualificazione dei rinvii può determinare l'insorgere o meno della prescrizione.
  • Se le intercettazioni sono state dichiarate inutilizzabili in sede di merito, il loro utilizzo a favore dell'imputato richiede che emergano dagli atti elementi tali da consentire un apprezzamento non rimescolabile al giudizio di fatto.

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