Cassazione Civile, Ordinanza n. 39968/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi in cui, sulla base di dichiarazione positiva del terzo pignorato, furono assegnate al creditore procedente somme riferite a buoni fruttiferi postali asseritamente di pertinenza del debitore e della società ricorrente. I debitori proponevano opposizione agli atti esecutivi, poi respinta dal Tribunale. In appello la corte territoriale dichiarava inammissibili i motivi relativi a vizi procedimentali, perché la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi è impugnabile solo con ricorso per cassazione; inoltre rigettava il motivo con cui si sosteneva l'impignorabilità dei buoni fruttiferi postali. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per asserita omessa pronuncia; 2) violazione degli artt. 599, 600, 601 c.p.c. e 180-181 disp. att. c.p.c. in relazione all'omesso invio degli avvisi al contitolare dei buoni; 3) violazione dell'art. 203 d.P.R. n. 256/1989 e dell'impignorabilità di gran parte dei buoni postali. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente inammissibile: i primi due motivi erano aspecifici e comunque inammissibili; il primo perché enunciato in modo meramente assertivo e sotto il paradigma errato della violazione di legge invece che della nullità della sentenza/procedimento, il secondo perché il vizio procedimentale era stato dedotto in primo grado con opposizione agli atti esecutivi e quindi non era appellabile, dovendosi semmai proporre ricorso per cassazione. Il terzo motivo, pur astrattamente attinente al regime di pignorabilità, è stato ritenuto inammissibile perché la corte d'appello aveva correttamente escluso l'impignorabilità dei buoni fruttiferi postali alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 508/1995, che aveva caducato il regime derogatorio previsto dal codice postale, senza che successive disposizioni avessero ripristinato tale regime; inoltre il regolamento del 1989 richiamato era comunque abrogato. La memoria depositata dal ricorrente non poteva colmare la carenza originaria dell'atto di ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del creditore procedente e del terzo pignorato, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo di adeguata specificità e che, comunque, il tema dell'impignorabilità dei buoni fruttiferi postali fosse già stato risolto correttamente nel merito dalla corte territoriale sulla base della giurisprudenza costituzionale e dell'assenza di un successivo ripristino normativo della disciplina derogatoria.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il motivo che denunci un'omessa pronuncia o un vizio della sentenza/procedimento deve essere correttamente sussunto nel vizio di nullità e non genericamente prospettato come violazione di legge.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; la loro carenza comporta inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia richiede una concreta e intelligibile indicazione del vizio dedotto.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione/strutturale della sentenza va dedotto con il corretto parametro processuale, non in modo meramente assertivo.
art. 599 c.p.c.
La mancata comunicazione degli avvisi al contitolare dei beni pignorati integra un vizio procedimentale deducibile con opposizione agli atti esecutivi.
art. 600 c.p.c.
Richiamato nel contesto della disciplina dell'espropriazione presso terzi e dei beni contitolari.
art. 601 c.p.c.
Richiamato nel contesto della disciplina dell'espropriazione presso terzi e dei beni contitolari.
art. 180 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma procedurale collegata alla comunicazione degli avvisi nell'espropriazione presso terzi.
art. 181 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma procedurale collegata alla comunicazione degli avvisi nell'espropriazione presso terzi.
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione consente di contestare la pignorabilità del bene e le questioni di merito ad essa inerenti.
art. 617 c.p.c.
I vizi procedimentali dell'esecuzione si fanno valere con opposizione agli atti esecutivi; l'appello avverso la relativa sentenza non è il rimedio corretto nei casi indicati dalla disciplina applicabile.
art. 2740 c.c.
È richiamato il principio generale della responsabilità patrimoniale, rispetto al quale non risultava ripristinata una deroga di impignorabilità per i buoni postali.
art. 203 d.P.R. n. 256 del 01/06/1989
Invocato dal ricorrente a sostegno dell'impignorabilità, ma ritenuto non idoneo a ripristinare un regime derogatorio, anche perché regolamento di esecuzione poi abrogato.
art. 175, comma 1, d.P.R. n. 156 del 29/03/1973
La sua disciplina di impignorabilità è stata travolta dalla declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale n. 508/1995.
Corte cost. n. 508 del 18/12/1995
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del regime di impignorabilità dei buoni fruttiferi postali previsto dal codice postale, rendendo inapplicabile la deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Base del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo assertivo e privo di specificità, senza una critica intelligibile alla ratio della sentenza impugnata.
- La censura di omessa pronuncia o di nullità della sentenza/procedimento deve essere incanalata nel corretto vizio processuale; la mera evocazione della violazione di legge non è sufficiente.
- I vizi procedimentali dell'espropriazione forzata devono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi; non possono essere trasformati, in sede di impugnazione, in questioni di merito diverse dal rimedio previsto dall'ordinamento.
- La contestazione della pignorabilità di un bene o di una somma può essere devoluta al giudice dell'opposizione all'esecuzione, ma il ricorso per cassazione resta inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- Un preteso regime di impignorabilità non può essere desunto da una disciplina regolamentare se la fonte normativa originaria è stata incisa da una declaratoria di incostituzionalità e non risulta un successivo ripristino espresso della deroga.
- La memoria depositata in vista dell'adunanza camerale può solo chiarire argomenti già ritualmente esposti nel ricorso e non può sanarne la carenza originaria di contenuto e specificità.
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