Cassazione Civile, Ordinanza n. 02307/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Due ordinanze-ingiunzione avevano sanzionato una società per aver conferito incarichi professionali retribuiti a un docente universitario a tempo indeterminato nel 2015-2016 senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del docente. La società, insieme a due persone fisiche indicate nel ricorso, aveva proposto opposizione e poi ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la validità delle sanzioni. I motivi di ricorso riguardavano: la competenza territoriale dell'autorità che aveva emesso le ordinanze, sostenendo che l'illecito omissivo si consumasse nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la richiesta di autorizzazione; la prova del luogo di conclusione dei contratti; la pretesa motivazione apparente della sentenza di appello; la natura dell'attività svolta dal docente, che secondo i ricorrenti sarebbe stata liberamente esercitabile; l'insussistenza dell'elemento soggettivo e l'errore incolpevole; e infine la liquidazione delle spese di lite e dei compensi, oltre a una questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 9, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 6, comma 1, d.l. 79/1997.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo, ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto, e ha accolto parzialmente il sesto motivo limitatamente alla regolazione delle spese. Nel merito ha escluso la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento di € 12.678,00 per il primo grado, rilevando che l'Agenzia delle Entrate in primo grado era stata difesa da un funzionario interno e non dall'Avvocatura dello Stato, quindi non spettavano compensi; per il secondo grado ha sostituito IVA, CPA e accessori con le spese prenotate a debito, poiché la difesa dell'Agenzia era stata assunta dall'Avvocatura dello Stato. Ha compensato per un quarto le spese del giudizio di legittimità, ponendo la restante frazione a carico dei ricorrenti. La questione di costituzionalità è stata ritenuta infondata nei termini prospettati.
Norme richiamate
art. 18 L. 24 novembre 1981, n. 689
norma richiamata come base procedurale per l'emanazione delle ordinanze-ingiunzione
art. 53, comma 9, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
prevede l'obbligo per enti pubblici economici e datori di lavoro privati di chiedere la preventiva autorizzazione all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico prima di conferire incarichi retribuiti; la Corte ne conferma la legittimità e la portata sanzionatoria
art. 6, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79 conv. con modif. in L. 28 maggio 1997, n. 140
richiamato quale base sanzionatoria insieme all'art. 53, comma 9, d.lgs. 165/2001
art. 17, comma 5, L. n. 689/1981
richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla competenza territoriale
artt. 13 e 14 L. n. 689/1981
richiamati dai ricorrenti nel motivo sulla competenza territoriale
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte esclude la violazione nei termini dedotti
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che l'onere di provare gli elementi positivi della buona fede grava sull'opponente
art. 132 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte esclude il vizio
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sulla motivazione
art. 6, comma 10, L. n. 240/2010
richiamato per sostenere la libera esercitabilità dell'attività del docente; la Corte ritiene infondata la lettura proposta
art. 53, commi 9 e 10, d.lgs. 165/2001
richiamati per la disciplina degli incarichi extraistituzionali e delle conseguenze della violazione
art. 3 L. n. 689/1981
richiamato per l'errore incolpevole; la Corte afferma che l'esimente opera solo se l'errore è inevitabile e provato dall'opponente
art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011
richiamato in relazione all'onere della prova nella fase oppositiva
art. 384 c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito sulla regolazione delle spese
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese; la Corte corregge parzialmente la statuizione impugnata
D.M. n. 55/2014
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali
art. 23 L. 11 marzo 1953
richiamato per la questione di legittimità costituzionale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento del contributo unificato in caso di rigetto/definizione sfavorevole
artt. 3, 24, 27, 41, 97, 117 Cost.
richiamati dai ricorrenti a fondamento della questione di legittimità costituzionale
artt. 6 e 7 CEDU
richiamati dai ricorrenti nel supporto alla questione costituzionale
art. 76 Cost.
richiamato dalla Corte nel confronto con la sentenza costituzionale n. 98/2015
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative per illecito omissivo di pura condotta, la competenza territoriale dell'autorità procedente si determina con riguardo al luogo in cui la violazione è stata accertata, che coincide con il luogo di commissione dell'illecito.
- La mancata contestazione di un fatto non esonera automaticamente dal relativo accertamento quando il fatto non sia stato realmente e specificamente posto in discussione dall'altra parte o quando la valutazione richiami un complessivo quadro documentale.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che il giudice abbia aderito sinteticamente alle argomentazioni di una parte o abbia utilizzato passaggi tratti da atti difensivi.
- Nel regime delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali del pubblico impiego contrattualizzato, l'obbligo del privato datore di lavoro di richiedere la preventiva autorizzazione all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico non è trasferibile al lavoratore; per il lavoratore rilevano le conseguenze della mancata autorizzazione previste dalla disciplina specifica.
- L'esimente della buona fede o dell'errore incolpevole nelle violazioni amministrative richiede la prova, a carico dell'opponente, di elementi positivi esterni idonei a ingenerare l'erroneo convincimento di liceità e dell'avere fatto tutto il possibile per osservare la legge.
- Quando la censura investe l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
- In tema di spese processuali, se la parte pubblica è difesa in primo grado da un proprio funzionario interno e non dall'Avvocatura dello Stato, non sono dovuti compensi professionali; se invece è difesa dall'Avvocatura in appello, le spese vanno liquidate secondo il regime delle spese prenotate a debito.
- La declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale segue quando la norma sanzionatoria contestata non presenta, per la Corte, profili di irrazionalità o di contrasto con i parametri evocati, specie se la precedente pronuncia costituzionale ha riguardato una diversa disposizione o un diverso vizio (ad es. eccesso di delega).
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