Sentenza del 02/02/2015 n. 531 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Fabbricato - Compravendita - Cambio di destinazione - Classamento dell'immobile non definito - Valutazione automatica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità, ai fini dell'imposta di registro, del criterio della valutazione automatica previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 131/1986 a un immobile oggetto di compravendita. L'immobile aveva subito un cambio di destinazione o comunque sostanziali modifiche tali da alterarne la consistenza, rendendo necessario richiedere l'attribuzione di una nuova rendita catastale. Si è quindi posto il problema se la rendita precedente potesse essere utilizzata per la valutazione automatica del bene.
La decisione
La sentenza ha escluso l'applicabilità della valutazione automatica. Tale criterio presuppone infatti l'esistenza, al momento della compravendita, di una rendita catastale certa e riferibile all'attuale stato dell'immobile. Quando le modifiche sostanziali rendono necessario un nuovo classamento e una nuova rendita, il bene deve essere considerato privo di rendita ai fini dell'applicazione dell'art. 52 del D.P.R. n. 131/1986. Il principio è coerente con Cass. n. 13978/2001. Non essendo indicati nel testo i nomi delle parti né il dispositivo formale, non è possibile identificare con certezza il vincitore processuale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 52
La valutazione automatica può operare solo quando esista una rendita catastale certa, già riferibile allo stato attuale del bene al momento dell'atto. Non può essere applicata utilizzando una rendita precedente quando l'immobile abbia subito modifiche sostanziali che impongano un nuovo classamento.
Massime di principio
- La valutazione automatica ai fini dell'imposta di registro richiede una rendita catastale attuale, certa e coerente con la situazione reale dell'immobile alla data della compravendita.
- Un cambio di destinazione d'uso o una modifica sostanziale della consistenza del fabbricato può rendere inidonea la rendita catastale precedente.
- Se al momento dell'atto è stata richiesta una nuova rendita a causa delle modifiche dell'immobile, il bene può essere considerato privo di rendita ai fini della valutazione automatica.
- In assenza di una rendita valida e riferibile allo stato attuale del bene, l'amministrazione può non essere vincolata al criterio automatico e procedere alla determinazione del valore secondo le regole ordinarie.
- Per valutare l'applicabilità del criterio automatico occorre verificare non solo l'esistenza formale di una rendita, ma anche la sua effettiva corrispondenza alla consistenza e alla destinazione dell'immobile trasferito.
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