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Sentenza

Sentenza n. 42/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 02104/2023, resa tra le parti, avente ad oggetto l’annullamento del diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 6554 del 6 marzo 2014, adottato dal Comune di Lipari;

Giustizia amministrativa202301211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione edilizia in sanatoria relativo a opere realizzate in difformità dal titolo edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo, in sostanza, l’erronea applicazione dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, oggi trasfuso nell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo la loro prospettazione, il TAR avrebbe applicato in modo eccessivamente formalistico il requisito della cosiddetta doppia conformità, negando rilievo alla conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria del 9 giugno 2011. Gli appellanti hanno sostenuto che le opere fossero attualmente compatibili con l’assetto urbanistico, richiamando una consulenza tecnica di parte e elementi relativi alla natura degli interventi, alla loro incidenza volumetrica, alla localizzazione e all’assenza di effetti pregiudizievoli sul territorio. Hanno inoltre prospettato la possibilità di una regolarizzazione meramente amministrativa, distinta dall’accertamento di conformità tipico. Il giudizio riguardava opere realizzate in difformità da una concessione edilizia del 2004, tra cui l’interramento artificioso di uno spazio, una cisterna interrata a due vasche, un locale tecnico e aperture nel locale tecnologico. Il TAR aveva rilevato sia la mancata dimostrazione della conformità dell’intervento alla disciplina vigente al momento della realizzazione, sia l’insufficienza e genericità della prova offerta circa la sussistenza dei presupposti della sanatoria.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto che la decisione di primo grado fosse fondata sul presupposto strutturale e indefettibile dell’accertamento di conformità: l’opera abusiva deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia vigente al momento della sua realizzazione sia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria. L’appello si era concentrato prevalentemente sulla conformità sopravvenuta al 2011 e non aveva dimostrato la conformità dell’intervento alla disciplina allora vigente; anzi, la stessa prospettazione degli appellanti lasciava emergere un possibile contrasto con lo strumento urbanistico dell’epoca. Le censure non hanno quindi aggredito in modo demolitorio la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Collegio ha inoltre confermato che incombe sul richiedente la sanatoria l’onere di provare rigorosamente tutti i presupposti necessari, ritenendo inidonei a colmare il deficit probatorio le generiche deduzioni e le valutazioni tecniche di parte. È stata ritenuta priva di fondamento decisivo anche la tesi della sanatoria atipica o della regolarizzazione meramente amministrativa, non essendo stata dimostrata l’applicabilità di un diverso paradigma giuridico capace di derogare al requisito della doppia conformità. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in appello.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 47/1985

    La disposizione, applicabile alla fattispecie, richiede per l’accertamento di conformità la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La norma, indicata come trasfusiva dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, costituisce il riferimento per l’accertamento di conformità e per il requisito della doppia conformità.

Massime di principio

  • L’accertamento di conformità edilizia presuppone la doppia conformità dell’opera abusiva: essa deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
  • La sola conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda di sanatoria non consente il rilascio del titolo in sanatoria quando non sia dimostrata anche la conformità alla disciplina vigente al momento della realizzazione.
  • Grava sul richiedente il titolo edilizio in sanatoria l’onere di provare rigorosamente la sussistenza di tutti i presupposti dell’accertamento di conformità; deduzioni generiche e valutazioni tecniche di parte non sono sufficienti a colmare un deficit probatorio.
  • In appello, le censure devono confrontarsi in modo puntuale e demolitorio con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti relativi a un diverso profilo, senza dimostrare l’erroneità del fondamento decisivo della sentenza, non è idonea a ottenere la riforma della decisione.
  • La prospettazione di una sanatoria atipica o di una regolarizzazione meramente amministrativa non può derogare ai presupposti dell’accertamento di conformità in assenza di una specifica base normativa e della dimostrazione dell’applicabilità di un autonomo paradigma giuridico.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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