Sentenza n. 5885/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO della Sentenza n. 936/2024 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, pubblicata il 06/02/2024, nel ricorso RG n. 14953/2023, notificata ai fini dell’esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. il 22/10/2024, non impugnata e costituente giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 936/2024, che aveva condannato il Ministero a pagare € 1.676,16 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 febbraio 2024, non impugnata e passata in giudicato, che riconosceva un credito di € 1.676,16 oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 ottobre 2024 ai fini dell'esecuzione forzata e, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il pagamento non risultava eseguito. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria del 24 settembre 2025, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e la mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, e ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega e ulteriori sessanta giorni per provvedere su istanza della parte, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha invece respinto la domanda di astreinte, perché non risultava configurabile un grave ritardo nell'esecuzione. Ha posto a carico del Ministero l'eventuale compenso commissariale, liquidato in € 500, e le spese del giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 24 settembre 2025) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 22 ottobre 2024 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
L'ottemperanza è accoglibile quando il titolo azionato è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio applicabile e l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Non sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione.
La misura coercitiva pecuniaria prevista dalla disposizione non è dovuta se, nel caso concreto, non ricorre un grave ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 24 settembre 2025) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 22 ottobre 2024 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, calcolato dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, costituisce nel caso esaminato uno dei presupposti per procedere in ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione presuppone che il titolo azionato sia passato in giudicato, che sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento dell'Amministrazione e che il titolo risulti ancora ineseguito.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine impartito, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, definendone il termine per l'attività sostitutiva e ponendo a carico dell'Amministrazione inadempiente le spese dell'eventuale funzione commissariale.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando non risulti configurabile un grave ritardo nell'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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