Cassazione Civile, Ordinanza n. 28503/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina da una richiesta monitoria di un avvocato per il pagamento del compenso relativo ad attività di assistenza e difesa svolte in favore di un cliente in una pratica risarcitoria riguardante un veicolo cointestato al cliente e alla moglie. Il cliente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo deducendo, tra l'altro, di non aver ricevuto la parcella, che l'incarico era stato conferito anche per la moglie e quindi non poteva esservi duplicazione del compenso, e che non tutte le prestazioni indicate erano state effettivamente eseguite. L'opposizione è stata rigettata in primo grado. In appello il cliente ha contestato la statuizione, ma il Tribunale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, applicando il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. come modificato. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi contro la sentenza di appello, ma dal testo disponibile emerge che il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la notifica al resistente non è stata validamente perfezionata e, nonostante l'ordine della Corte, non è stata rinnovata nel termine assegnato; inoltre è intervenuto il decesso del difensore costituito del ricorrente senza sostituzione del patrocinio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la notifica del ricorso per cassazione al resistente, effettuata via PEC, non era perfezionata per mancanza delle ricevute di accettazione e consegna; ha quindi disposto la rinnovazione della notifica entro 60 giorni, ma il ricorrente non vi ha adempiuto. La Corte ha inoltre dato atto che, dopo il decesso dell'unico difensore costituito, il ricorrente non aveva provveduto a nominare un nuovo difensore e risultava irreperibile all'indirizzo indicato. Ne è conseguita l'inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese perché il resistente è rimasto intimato, con atto finale anche della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine lungo d'impugnazione di sei mesi come novellato dalla L. n. 69/2009
il termine lungo di impugnazione si applica all'appello avverso la sentenza di primo grado e, nel caso concreto, rendeva tardivo l'appello proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione.
art. 155 c.p.c.
il termine processuale scaduto in giorno festivo o di sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo; la Corte ha così ritenuto tempestiva, in astratto, la notifica tentata il 27.1.2020 rispetto alla scadenza del termine breve cadente di sabato.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato con riferimento alla possibilità per il ricorrente di depositare memoria in seguito all'ordinanza interlocutoria e al rinvio a nuovo ruolo.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancata esecuzione, nel termine assegnato, dell'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC si perfeziona solo in presenza delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna; in loro assenza la notifica non può considerarsi validamente eseguita.
- La morte del difensore del ricorrente, nel giudizio di legittimità, impone alla parte di munirsi di nuovo difensore ai fini del prosieguo processuale; tuttavia l'irreperibilità della parte all'indirizzo indicato nel ricorso non impedisce la trattazione della causa, che resta dominata dall'impulso d'ufficio.
- Quando l'impugnazione non sia ritualmente introdotta per difetto di notifica del ricorso o per mancata rinnovazione della stessa, la Corte non esamina i motivi di merito e definisce il giudizio in rito.
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